Articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 18/02/2002, n. 6, così recitava:

“Art. 66

1. All'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, al comma 1, lettera a), dopo la parola architetti, aggiungere «geometri, periti edili,».

2. All'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, al comma 1, lettera c), dopo la parola architetti, aggiungere «geometri, periti edili,».”

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