Articolo abrogato dall'art. 5, della L.R. 14/05/2009, n. 15, così recitava:

“Art. 45

1. Gli stanziamenti disponibili per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modifiche sono destinati per almeno il 50 per cento alla redazione dei Piani Regolatori Generali e per la restante quota alla redazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla stessa legge regionale n. 55.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad individuare i comuni beneficiari dei contributi, determinandone l'importo ed assumendo il relativo impegno di spesa nel rispetto dei criteri indicati al comma 1 e all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 55.”

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