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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 11/07/1980, n. 753
D. P.R. 11/07/1980, n. 753
D. P.R. 11/07/1980, n. 753
D. P.R. 11/07/1980, n. 753
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D. P.R. 11/07/1980, n. 753
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 35
- L. 28/12/1993, n. 561
- Sent. Corte Cost. 12/11/1993, n. 400
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1.Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie |
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Art. 2.In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle delegh |
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Art. 3.L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. |
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Art. 4.Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. |
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Art. 5.L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dic |
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Art. 6.Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire |
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Art. 7.Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio. Per |
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Art. 8.Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sini |
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Art. 9.Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo 2 soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere. Per |
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Art. 10.Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore. |
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Art. 11.Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svo |
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Art. 12.L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relaz |
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Art. 13.In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comun |
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Art. 14.La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo mot |
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Art. 15.Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle par |
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Art. 16.Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente |
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TITOLO II - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO
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Art. 17.Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni d |
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Art. 18.Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risult |
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Art. 19.Alle persone estranee al servizio è proibito – salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali – introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché ne |
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Art. 20.Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone no |
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Art. 21.Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e atten |
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Art. 22.È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione i |
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Art. 23.I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti. Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, |
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Art. 24.I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione. È vietata la ce |
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Art. 25.Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. È ammesso l'attraversamen |
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Art. 26. |
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Art. 27.È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I tra |
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Art. 28.È vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e de |
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Art. 29.L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvv |
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Art. 30.È fatto divieto alle persone non espressamente autoriz |
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Art. 31.Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ub |
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Art. 32.Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiat |
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Art. 33.Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e del |
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Art. 34.La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende |
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Art. 35.1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformità alle normative vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'in |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
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Art. 36.Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio. |
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Art. 37.È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizza |
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Art. 38.Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'eserci |
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Art. 39.È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione. |
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Art. 40.Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'eserci |
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Art. 41.In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferrovi |
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Art. 42.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impe |
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Art. 43.Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo s |
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Art. 44.È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il |
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Art. 45.I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espan |
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Art. 46.È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fos |
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Art. 47.I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende ese |
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Art. 48.È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele |
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Art. 49.Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad un |
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Art. 50.Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubbl |
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Art. 51.Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di |
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Art. 52.Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, esse |
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Art. 53.Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effe |
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Art. 54.Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri |
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Art. 55.I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più |
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Art. 56.Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all' |
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Art. 57.In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una dis |
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Art. 58.Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare im |
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Art. 59.L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta |
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Art. 60.Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere auto |
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Art. 61.Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C. |
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Art. 62.Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto |
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Art. 63.I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. |
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TITOLO IV - SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
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Art. 64.I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere: a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti; |
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Art. 65.Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposi |
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Art. 66.L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente. |
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TITOLO V - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA
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Art. 67.In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate |
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TITOLO VI - INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
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Art. 68.Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la |
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Art. 69.Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da int |
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Art. 70.In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotren |
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TITOLO VII - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
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Capo I - GENERALITÀ
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Art. 71.La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII. e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle |
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Capo II - PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI
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Art. 72.Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al min |
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Art. 73.La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore. |
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Art. 74.Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatari |
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Art. 76. |
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Art. 77.Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Co |
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Capo III - PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 78.Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le i |
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Art. 79.Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'auto |
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Art. 80.È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo i |
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Art. 81.L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbliga |
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Art. 82.Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. |
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Art. 83.Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore comp |
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Art. 84.Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti |
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Art. 85.Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento. |
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Art. 86.Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla pre |
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Art. 87.Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritte per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di |
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Art. 88.Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia fe |
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TITOLO VIII - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
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Art. 89.Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organ |
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Art. 90.L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali. Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla |
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Art. 91.Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio |
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Art. 92.Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende: 1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicur |
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Art. 93.Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio. Entro cinque giorni dall |
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Art. 94.Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. |
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TITOLO IX - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI E DI DISPOSIZIONI INTERNE
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Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI
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Art. 95.Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative: |
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Capo II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
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Art. 96.Il direttore generale delle F.S. emana: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) le prove e i collau |
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Art. 97.Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: |
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Art. 98.Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: |
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Art. 99.Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: |
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Capo III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE
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Art. 100.Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti: 1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio; 2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del prec |
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Art. 101.Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti: |
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Art. 102.Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) l'impiego delle apparecchiatur |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 103.Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disp |
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Art. 104.Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati: - gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687; - gli articoli 7, 8, punto 2, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688; - il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; - il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385; - la legge 27 dicembre 1896, n. 561; - il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4; - la legge 21 dicembre 1899, n. 446; - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143; - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145; - gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 8 |
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22/11/2024
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