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07/02/2022

Cessioni crediti bonus fiscali edilizi: nuovo modello e proroga termini

L’Agenzia delle entrate recepisce le ultime novità normative e adegua la propria modulistica per le comunicazioni delle opzioni relative a sconto in fattura o cessione del credito per il Superbonus e per gli altri bonus fiscali edilizi. Prorogato al 07/04/2022 il termine di scadenza prima fissato al 16/03/2022.

Vedi aggiornamento: Cessione crediti bonus fiscali edilizi: disciplina dal 01/05/2022

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Il Provvedimento Agenzia entrate 03/02/2022, n. 35873, ha sostituito a decorrere dal 04/02/2022 il precedente Provvedimento 08/08/2020, n. 283847 (già più volte oggetto di modifica e ora abrogato), e reca pertanto le modalità per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per tutti i bonus fiscali edilizi (sia Superbonus che altri bonus fiscali edilizi “minori”), compreso il modello per la comunicazione dell’opzione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Inoltre il Provvedimento 35873/2022 - per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni in questione - sposta dal 16/03/2022 al 07/04/2022 il termine per la comunicazione dell’opzione riferita alle spese sostenute nel 2021, nonché riferita alla eventuale cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Il nuovo provvedimento si è reso necessario in virtù di recenti importanti novità normative:
* quelle introdotte con l’art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), commi 28, 29 e 41, con il quale sono state riviste le norme “antifrode” per le cessioni dei crediti, escludendo dagli obblighi di conseguire l’asseverazione e il visto gli interventi eseguibili in regime di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, tranne il Bonus facciate (vedi Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022);
* quelle introdotte con l’art. 28 del D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), che ha introdotto limiti alla possibilità di successiva cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi (vedi Limiti alla cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi).

Era dunque necessario, soprattutto, aggiornare il nuovo modello per la comunicazione, il quale:
* a partire dal 04/02/2022 consente ai contribuenti di comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità;
* a partire dal 24/02/2022 consentirà inoltre la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ai sensi dell’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (vedi Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche).

Quanto alle modalità operative, il nuovo Provvedimento sostanzialmente conferma quelle già in essere. Si ritiene utile ricordare in proposito che la comunicazione è inviata
* per gli interventi su singole unità immobiliari, dal contribuente (direttamente o tramite intermediario) per i casi in cui è escluso l’obbligo di conseguire il visto di conformità (vedi Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022), e dal soggetto che rilascia il visto di conformità in tutti gli altri casi;
* per gli interventi su parti comuni di edifici plurifamiliari, dall’amministratore di condominio (direttamente o tramite intermediario - per i condomini minimi non obbligati alla nomina dell’amministratore e che non lo abbiano nominato, la comunicazione può essere eseguita da uno dei condomini appositamente delegato) per i casi in cui è escluso l’obbligo di conseguire il visto di conformità (vedi Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022), e dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore di condominio in tutti gli altri casi (in questi casi, però, se l’invio è effettuato dall’amministratore o dal condomino delegato, il soggetto che rilascia il visto indicato nella Comunicazione è tenuto a confermarlo;
* in tutti i casi in cui la comunicazione riguarda la cessione di rate residue di detrazione non fruite, essa è eseguita esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Dalla redazione