Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (c.d. Salva Casa), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 - Applicazione in Regione Campania. Applicazione dell'articolo 33 quater della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, aggiunto con Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5.
La circolare, diretta alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori del settore, fornisce chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti relativi all’applicazione nella Regione del D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva casa), nonché su alcuni tratti applicativi dell’art. 33-quater della L.R. 16/2004 (Norme sul governo del territorio) relativo agli interventi per la rigenerazione urbana aggiunto con la L.R. 5/2024.
Con la presente circolare si fornisce, anche al fine di aderire a richieste di chiarimenti da parte di Amministrazioni Comunali e operatori del settore, un univoco indirizzo relativo all�
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1. Applicazione delle disposizioni dettate dal decreto “Salva Casa”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, nel contesto della legislazione regionale vigente
Com'è noto, la Legge 24 luglio 2024, n.105, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n.69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" (in GURI n. 175 del 27/07/2024), ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica".
Il sopra citato decreto-legge, come convertito con modificazioni, consta di quattro articoli, il primo dei quali ha innovato la legislazione statale in materia di edilizia, modificando alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TUE).
Pertanto, al fine di fornire uno strumento di orientamento nell’applicazione delle nuove disposizioni nel contesto della legislazione vigente in Campania, la circolare, che individua le norme di principio immediatamente applicabili, si esplicita sulla lettura coordinata tra la novellata normativa statale e quella regionale disciplinante la stessa materia, ove presente, dalla quale si desume l'applicabilità delle stesse norme sul territorio regionale.
In particolare, trovano diretta applicazione, in quanto contenenti norme di principio innovative, disciplinanti fattispecie non previste dalla legislazione regionale vigente:
Gli articoli 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), 24 (Agibilità), 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), 34-bis (Tolleranze costruttive), 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità), 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di variazioni essenziali) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività).
Infine, si segnala che l’articolo 32, parzialmente inciso dalla riforma (che ha soppresso l’ultimo periodo del comma 3), al comma 1 (non modificato), rinvia alla legge regionale la definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato, materia che sarà oggetto di definizione con separato provvedimento.
Invece, con riferimento alle materie già disciplinate con legge regionale, si precisa quanto segue:
Nell’articolo 2-bis, con il dichiarato fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa, limitando il consumo di nuovo suolo, è stato introdotto il comma 1-quater, che consente gli interventi di recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini (a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione).
Al secondo cpv. la norma precisa, inoltre, che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
Il recupero dei sottotetti in Campania è disciplinato con:
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