Limiti alla cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/02/2022

Limiti alla cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi

Analisi delle norme del D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) che ha introdotto limiti alla possibilità di successiva cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi.

Vedi aggiornamentoCessione crediti bonus fiscali edilizi: disciplina dal 01/05/2022

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Con la pubblicazione sulla G.U. 27/01/2022, n. 21, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), sono operative le nuove norme che limitano le possibilità di successiva cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi.

LE OPZIONI PER LA MONETIZZAZIONE DEI BONUS EDILIZI - L’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, consente al contribuente - in riferimento alle spese sostenute per interventi che fruiscono dei bonus fiscali edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus ordinario o Super-Ecobonus, Sismabonus ordinario o Super-Sismabonus, Bonus facciate, Impianti fotovoltaici, Colonnine veicoli elettrici), di monetizzare il credito fiscale tramite una delle seguenti opzioni:
A) sconto in fattura concesso direttamente dalle imprese e/o dai professionisti;
B) cessione del credito a terzi (qualsiasi soggetto).
Prima del nuovo intervento legislativo si prevedeva, in entrambi i casi A e B, che il cessionario del credito (cioè nell’ipotesi A l’impresa o il professionista che concede lo sconto e nell’ipotesi B il soggetto che acquista il credito) potesse a sua volta cederlo ad altri soggetti (qualsiasi soggetto), e così via senza limiti, dando vita a un vero e proprio mercato “secondario” dei crediti per i bonus fiscali edilizi.

LIMITAZIONE ALLE CESSIONI SUCCESSIVE - Le nuove norme (art. 28 del D.L. 4/2022) limitano la facoltà di successiva cessione, come segue:
A) in caso di sconto in fattura: l’impresa o professionista che concede lo sconto in fattura può cederlo ad altro soggetto (qualsiasi soggetto), il quale tuttavia non può a sua volta cederlo ad altri (dovrà pertanto usufruirne compensandolo con le imposte dovute);
B) in caso di cessione del credito: il cessionario del credito (cioè il soggetto che acquista il credito) non può a sua volta cederlo ad altri (dovrà pertanto usufruirne compensandolo con le imposte dovute).

VIGENZA DELLE NUOVE NORME - L’art. 28 del D.L. 4/2022, prevede:
- al comma 2, che i crediti che alla data del 17/02/2022 (termine originariamente fissato al 07/02/2022 e poi prorogato ad opera del Provv. Agenzia entrate 37381/2022) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni “possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione”. In pratica, a giudizio di chi scrive, dal tenore della disposizione si evince che tutte le opzioni comunicate all’Agenzia entrate entro il 17/02/2022 compreso possano essere oggetto di un ulteriore passaggio, a prescindere dal percorso fatto in precedenza, e quindi anche se si tratti di crediti già oggetto di più passaggi successivi (si attendono chiarimenti);
- al comma 3, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove norme.

Dalla redazione