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Provv. Ag. Entrate 03/02/2022, n. 35873

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Provv. Ag. Entrate 10/06/2022, n. 202205
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Premessa

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla

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2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione

2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;

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3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta

3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un cred

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4. Modalità di esercizio dell’opzione

4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. N3

4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle

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5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

5.2. Ai

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6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

N8

6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4:

a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di impre

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7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata negli articoli 119 e 121 del Decreto. Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 del Decreto stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni ivi previste.

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8. Sostituzione del provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020

8.1. Il provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021, è sostituito dal presente provvedimento.

 

Motivazioni

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d’imposta indicati nel medesimo articolo 119 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

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Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Modello

Parte di provvedimento in formato grafico

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Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Istruzioni per la compilazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Parte di provvedimento in formato grafico

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