Correttivo al Codice appalti: livelli e contenuti della progettazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/01/2025

Correttivo al Codice appalti: livelli e contenuti della progettazione

Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha apportato alcune modifiche alla disciplina della progettazione.

CORRETTIVO CODICE APPALTI PROGETTAZIONE - L'art. 14 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 relativo ai livelli e contenuti della progettazione. Sono stati inoltre modificati l'art. 43 del D. Leg.vo 36/2023 e l'allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023.

In particolare, viene aggiunto il comma 5-bis all'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede una disciplina semplificata per alcune tipologie di contratti di lavori.
Infatti, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023 (comma aggiunto dal Correttivo al Codice appalti). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Tale disposizione si applica in alternativa all'art. 41, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Con riferimento ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (i.e. BIM - building information modeling) ed al progetto di fattibilità tecnico-economica, si aggiunge che quest'ultimo nei casi di adozione di tale metodi e strumenti, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

Viene inoltre inserito il comma 8-bis all’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, il quale precisa che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati da stazioni appaltanti ed enti concedenti devono prevedere in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto il progettista esterno, per rimediare in forma specifica a errori o omissioni nella progettazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.
Si prevede altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista esterno per i suddetti errori o omissioni.

L'art. 15 del D. Leg.vo 209/2024 modifica l'art. 43 del D. Leg.vo 36/2023, relativo ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), innalzando la soglia per l'adozione obbligatoria di tali metodi e strumenti per i lavori con stima del costo presunto di importo superiore a 2 milioni di euro (invece di 1 milione di euro) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.
In caso di interventi su edifici tutelati come beni culturali, si prende invece in considerazione la soglia di rilevanza europea.

L'art. 78 del D. Leg.vo 209/2024 apporta varie modifiche all'allegato I.7 del D. Leg.vo 36/2023, recante contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Dalla redazione