Decreto Salva casa, circolare applicativa della Regione Campania | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/01/2025

Decreto Salva casa, circolare applicativa della Regione Campania

La Circ. 28/01/2025, n. CI/2025/3 fornisce chiarimenti sull'applicazione del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e dell'art. 33-quater della legge urbanistica regionale.

DECRETO SALVA CASA CIRCOLARE APPLICATIVA REGIONE CAMPANIA - In risposta alle richieste pervenute da parte di Amministratori comunali e operatori di settore, la Circolare della Direzione regionale Governo del Territorio della Regione Campania del 28/01/2025, n. CI/2025/3 chiarisce:

* l’applicazione delle disposizioni del Decreto Salva casa nel contesto della legislazione regionale vigente;

* l’applicazione dell’art. 33-quater della L.R. Campania 22/12/2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

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Con riferimento all’applicazione delle disposizioni del Decreto Salva casa, la circolare individua quali sono le norme del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) - aggiornate con il D.L. 69/2024, convertito con modifiche dalla L. 105/2024 - immediatamente applicabili; in particolare, la circolare si esplicita sulla lettura coordinata tra la normativa statale e quella regionale disciplinante la stessa materia, ove presente, dalla quale si desume l'applicabilità delle stesse norme sul territorio regionale.

Entrando nel dettaglio trovano diretta applicazione, in quanto contenenti norme di principio innovative disciplinanti fattispecie non previste dalla legislazione regionale vigente, le seguenti disposizioni del T.U. edilizia: l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), l’art. 24 (Agibilità), l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), l’art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità), l’art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di variazioni essenziali) e l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività).

Discorso diverso, invece, viene fatto per l’art. 32 (Determinazione delle variazioni essenziali); la circolare rileva che la disposizione, parzialmente incisa dalla riforma, al comma 1 rimanda alla legislazione regionale per la definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato e che, pertanto, tale materia sarà oggetto di specifico provvedimento.

Per un utile supporto riepilogativo di tutte le novità in materia di D.L. Salva casa si veda Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024.

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Riguardo, invece, l’applicazione delle diposizioni inerenti gli interventi per la rigenerazione urbana dettate dall’art. 33-quater della L.R. Campania 22/12/2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), aggiunto con la L.R. Campania 5/2024, la circolare chiarisce che la norma definisce le tipologie di interventi “rigenerativi”, indicando fattispecie e procedimenti di approvazione.

In dettaglio con riferimento al suddetto art. 33-quater, comma 1, si specifica che:

* per gli interventi edilizi di cui alle lett. a) e b) i Comuni possono individuare con delibera le aree escluse dall’applicazione degli incentivi previsti dalla norma che resta, comunque, immediatamente applicabile a prescindere dall’esercizio della facoltà riconosciuta ai Comuni;

* gli interventi edilizi di cui alla lett. c) sono inseriti nel Programma operativo di rigenerazione urbana (PO) e possono essere attuati, secondo le modalità previste dalla norma, nei Comuni dotati di strumentazione urbanistica vigente, ovvero anche dai Comuni dotati di PRG.

Dalla redazione