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19/01/2022

Rideterminazione del contributo di costruzione liquidato in misura erronea

Il TAR Lecce si pronuncia sull'ammissibilità della correzione dell'importo del contributo di costruzione da parte del Comune che non abbia tenuto conto del costo base della Regione.

Nel caso di specie la ricorrente aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile da adibire a studio professionale, effettuando il versamento del contributo di costruzione così come stabilito dall’amministrazione al momento del rilascio del titolo edilizio. Successivamente il Comune chiedeva un importo ulteriore, a titolo di rettifica del costo di costruzione, applicando il costo base fissato dalla Regione. 

In proposito il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza 03/01/2022, n. 1, ha ricordato che l’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 stabilisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.
Secondo la giurisprudenza il contributo, calcolato al momento del rilascio del titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico;
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento, vi sia stato un errore di calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo.
Inoltre l’art. 16 dispone che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza delle stesse, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Da quanto esposto deriva che:
- i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente;
- le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo base fissato dalla Regione. Vale a dire che qualora i Comuni non esercitino tale “facoltà” (e non obbligo) - in data antecedente a quella del rilascio del titolo edilizio, e senza possibilità di applicazione retroattiva - il contributo dovuto per costo di costruzione resta commisurato a quello definito dalla Regione, eventualmente incrementato, sussistendone i presupposti, mediante applicazione dell’indicato indice ISTAT.

In definitiva, l’ipotesi di rideterminazione con applicazione diretta e automatica del costo base della Regione è assimilabile alla correzione dell’errore di calcolo, perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente. In entrambe le ipotesi infatti l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere.
In applicazione di tali principi resta pertanto escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale, peraltro, anche il privato ha - specularmente - titolo alle eventuali rettifiche in riduzione) (C. Stato Ad. Plen. 30/08/2018, n. 12).

Dalla redazione