Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 01/04/2004, n. 3
L.R. Valle D'Aosta 01/04/2004, n. 3
- L.R. 15/05/2023, n. 5
- L.R. 21/12/2022, n. 32
- L.R. 07/11/2022, n. 26
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- L.R. 22/12/2021, n. 37
- L.R. 11/02/2020, n. 1
- L.R. 24/12/2018, n. 12
- L.R. 31/07/2012, n. 25
- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 04/08/2006, n. 21
- L.R. 05/12/2005, n. 31
- L.R. 20/01/2005, n. 1
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
|
|
Art. 1 - (Finalità)1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo: a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva; b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione; c) l'importanza della formazione e dell'educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell'attività agonistica, in particolare giovanile, |
|
Art. 2 - (Interventi)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati: a) allo svolgimento e alla diffusione della pratica sportiva ag |
|
CAPO II - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA |
|
Art. 3 - (Tipologie dei contributi e definizioni)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi: a) ordinari; b) per attività agonistica di rilievo nazionale; c) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, e delle sezioni valdostane del CAI; |
|
SEZIONE I - CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITÀ DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA |
|
Art. 4 - (Soggetti beneficiari)1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali. N7 2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta, nonché al CAI Valle d'Aosta. 3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società |
|
Art. 5 - (Modalità di presentazione delle domande)1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), relative all'attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest'ult |
|
Art. 6 - (Concessione dei contributi)1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno. 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse. 3. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi: a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione; b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collett |
|
Art. 7 - (Liquidazione dei contributi)1. Alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, lettera b), si provvede in un'unica soluzione in attuazione dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1. 2. Alla liquidazione de |
|
Art. 8 - (Contributi speciali)1. Per contributi speciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente destinate: a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individualiN15; |
|
Sezione I-bis - Attività sportiva degli atleti diversamente abili |
|
Art. 8-bis - (Contributi regionali)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la Regione incentiva e sostiene l'attività sportiva degli atleti diversamente abili nell'ambito degli organismi sportivi di appartenenza mediante la concessione di un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), di seguito denominata delegazione, comunque non superiore al disavanzo del bilancio consuntivo relativo all'anno c |
|
SEZIONE II - SPORT INVERNALI |
|
Art. 9 - (Contributi all'ASIVA)1. La Regione riconosce all'ASIVA un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella re-gione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci. |
|
Art. 10 - (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo)1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. |
|
Art. 10-bis - (Contributi al Centro sportivo esercito) |
|
SEZIONE III - SPORT TRADIZIONALI REGIONALI |
|
Art. 11 - (Interventi a favore degli sport tradizionali regionali)1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta, di tsan e di |
|
SEZIONE IV - AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO |
|
Art. 13 - (Contributi all'AVMAP)1. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza dello sviluppo delle manifestazioni di corsa in montagna definite martse à pià, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell'ambiente, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al dis |
|
Art. 14 - (Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo)1. In considerazione della riconosciuta importanza dello sviluppo dell'attività sportiva del paracadutismo di montagna e di tutte le attività ad esso collegate, anche sotto il profilo turistico-promozionale, la Regione interviene a sostegno della Scuola regionale di paracadutismo mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disav |
|
CAPO III - CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT |
|
Art. 15 - (Istituzione e composizione)1. È istituita, presso la struttura competente, la Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo. 3. Fanno parte della Consulta: a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente; b) un dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e d |
|
Art. 16 - (Funzioni)1. La Consulta: a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport; |
|
Art. 17 - (Convocazione e funzionamento)1. La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. |
|
Art. 18 - (Comitato ristretto)1. Il Comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, dal dirigente della struttura competente, dal presidente del comitato regionale del CONI, da due rappresentanti delle FSN, da un rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli EPS, o loro delegati. 2. Il Comitato ristretto è costituito con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e resta in c |
|
CAPO IV - SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO |
|
Art. 19 - (Finalità)1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine |
|
Art. 20 - (Soggetti beneficiari e requisiti)1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito con: |
|
Art. 21 - (Determinazione degli interventi)1. L'entità delle sponsorizzazioni è determinata dalla Giunta regionale, entro i limiti massimi dalla medesima definiti, sulla bas |
|
Art. 22 - (Contratto di sponsorizzazione)1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, oltre che alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale sogget |
|
Art. 23 - (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)1. Ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata di: a) documentazione comprovante il possesso d |
|
Art. 24 - (Liquidazione)1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di: a) dichiarazione del soggetto sponsori |
|
CAPO V - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE |
|
Art. 25 - (Finalità)1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, |
|
Art. 26 - (Determinazione dei contributi)1. Le percentuali massime d'intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione o della spedizione. |
|
Art. 27 - (Presentazione delle domande)1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente apposita domanda corredata di: a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione o spedizione; b) dettagliata previsione d |
|
Art. 28 - (Concessione dei contributi)1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promoziona |
|
Art. 29 - (Liquidazione)1. I contributi sono liquidati a manifestazione o spedizione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati. 2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche mediante l'erogazione di acconto |
|
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
|
Art. 30 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la le |
|
Art. 31 - (Disposizioni transitorie)1. Alle domande presentate ai sensi della l.r. 3/1998 continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge. |
|
Art. 32 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 2.173.632,50 per l'anno 2004 e in annui euro 2.310.000 a decorrere dall'anno 2005. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno |
|
Art. 33 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello d |
Dalla redazione
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia e immobili
La sanatoria degli abusi edilizi
- Studio Groenlandia
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
24/12/2024
- Codice della strada, patente sospesa a chi telefona mentre guida da Italia Oggi
- Regime forfettario più esteso da Italia Oggi
- Servizi tecnici, equo compenso da Italia Oggi
- Raggruppamento imprese. Fatture lavori pro quota da Italia Oggi
- Caldaie, corsa contro il tempo per le ultime detrazioni da Il Sole 24 Ore
- Lo stop alle agevolazioni vale 1 miliardo di sconti da Il Sole 24 Ore