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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 20/04/2004, n. 4
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- L.R. 29/06/2007, n. 16
- L.R. 04/08/2006, n. 17
- L.R. 20/01/2005, n. 1
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza |
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Capo II - Interventi a sostegno di rifugi alpini, bivacchi e posti tappa escursionistici (dortoirs) |
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Sezione I - Rifugi alpini e bivacchi |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4: |
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Art. 3 - Iniziative agevolabili1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 le seguenti strutture: a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare (s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri, morene e ghiacciai; b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune; c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune; d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c); e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quot |
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Art. 4 - Contributi in conto capitale1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi: a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile; |
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Art. 5 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente; |
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Art. 5-bis - Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi |
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Capo II - Interventi a sostegno di rifugi alpini, bivacchi e posti tappa escursionistici (dortoirs) |
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Sezione II - Posti tappa escursionistici (dortoirs) |
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Art. 6 - Soggetti beneficiari |
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Art. 7 - Iniziative agevolabili1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 8 le seguenti iniziative: a) realizzazione di nuove strutture; b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti. 2 |
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Art. 8 - Contributi in conto capitale1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale nel limite massimo del 30 per cento della spesa amm |
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Art. 9 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi: |
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Capo II - Interventi a sostegno di rifugi alpini, bivacchi e posti tappa escursionistici (dortoirs) |
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Sezione III - Disciplina delle procedure per la concessione delle agevolazioni |
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Art. 10 - Presentazione delle domande |
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Art. 11 - Istruttoria1. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata |
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Art. 12 - Concessione e revoca delle agevolazioni1. La concessione delle agevolazioni e il rigetto delle relative domande sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente entro |
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Art. 13 - Cumulabilità1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili sino ad un massimo del 90 per cento con altri interventi pubblici concessi per le mede |
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Art. 14 - Rinvio1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla Giunta regionale che vi pr |
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Capo II - Interventi a sostegno di rifugi alpini, bivacchi e posti tappa escursionistici (dortoirs) |
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Sezione IV - Controlli e sanzioni |
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Art. 15 - Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni1. N21 2. Per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), per le quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e della quantità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi. |
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Art. 15-bis - Obbligo di apertura al pubblico |
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Art. 16 - Vigilanza1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo d |
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Art. 17 - Revoca1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il soggetto beneficiario: a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3; N28 a-bis) non provveda all'inizio dei lavori correlati alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti |
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Art. 18 - Sanzioni |
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Capo III - Ordinamento della professione di gestore di rifugio alpino |
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Art. 19 - Definizione |
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Art. 20 - Esercizio della professione |
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Art. 21 - Abilitazione professionale |
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Art. 22 - Elenco professionale regionale |
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Art. 23 - Cancellazione dall'elenco professionale regionale |
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Art. 24 - Obbligo di aggiornamento |
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Art. 25 - Associazione di categoria |
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Art. 26 - Vigilanza e controlli |
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Art. 27 - Sanzioni |
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Art. 28 - Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11[N=43] |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 29 - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 73.000 per l'anno 2004 ed in annui euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2005. 2. |
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Art. 30 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21: a) le lette |
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Art. 31 - Disposizione transitoria1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 10, comma 2, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo. La graduatoria è formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di sessanta giorni. 2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 e per le quali non sia stato ancora adottato, alla data di e |
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