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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 02/07/2004, n. 11
L.R. Valle D'Aosta 02/07/2004, n. 11
- L.R. 22/12/2021, n. 37
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto ed ambito di applicazione della legge)1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948 |
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Art. 2 - (Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie)1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perse |
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Art. 3 - (Funzioni comunali e regionali)1. Spettano ai Comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l’approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le oper |
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Art. 4 - (Commissione regionale per le espropriazioni)1. È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata Commissione, composta da: a) il dirigente dell’ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente; b) il dirigente responsabile dell’Agenzia del territorio; |
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Art. 5 - (Competenze della Commissione)1. La Commissione esercita le seguenti competenze: |
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Art. 6 - (Osservatorio regionale dei valori immobiliari)1. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 (Concessione di contributi per l’espropriazione e |
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Art. 7 - (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili. |
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CAPO II - REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI |
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Art. 8 - (Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)1. Non può procedersi all’espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato a |
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Art. 9 - (Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)1. Quando l’opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa ur |
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Art. 9-bis - (Vincoli espropriativi nell'ambito di opere ammesse dal piano regolatore)1. Qualora l'opera pubblica o di pubblica |
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Art. 10 - (Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilità)1. Il Comune può riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorc |
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CAPO III - PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO |
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Art. 11 - (Autorizzazione all’accesso)1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incarica |
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Art. 12 - (Attività che precedono l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità)1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il promotore dell’espropriazione negli altri casi, deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell’opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato: a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominat |
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Art. 13 - (Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione)1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli già espropriati, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 27 della l.r. 29/1999, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrat |
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CAPO IV - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ |
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Art. 14 - (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando è approvato il progetto definitivo dell’ |
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Art. 15 - (Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità)1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio. 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non s |
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Art. 16 - (Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità)1. L’ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all’ufficio regionale per le espropriazioni. 2. Presso l’ufficio regionale per le espropriazioni è tenuto il r |
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CAPO V - PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 17 - (Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione)1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell’espropriazione negli altri casi, trasmette all’ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione |
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Art. 18 - (Pronuncia dell’espropriazione)1. Il dirigente, o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell’attività istruttoria c |
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Art. 19 - (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio)1. Il decreto di esproprio: a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; |
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Art. 20 - (Esecuzione del decreto di esproprio)1. L’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l’indennità provvisoria di espropriazione. 2. Un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui � |
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Art. 21 - (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l’indicazione dei beni da occupare, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria. 2 |
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Art. 22 - (Effetti dell’espropriazione per i terzi)1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. |
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CAPO VI - DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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SEZIONE I - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 23 - (Rinvio alle disposizioni statali)1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni stat |
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Art. 24 - (Determinazione delle indennità)1. L’indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa. |
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SEZIONE II - CONCORDAMENTO DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA |
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Art. 25 - (Offerta dell’indennità provvisoria)1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, |
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Art. 26 - (Concordamento dell’indennità) |
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SEZIONE III - PAGAMENTO E DEPOSITO DELLE INDENNITÀ |
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Art. 27 - (Pagamento diretto dell’indennità concordata)1. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo |
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Art. 28 - (Deposito delle indennità)1. Il responsabile del procedimento forma l’elenco: a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle inden |
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Art. 29 - (Svincolo delle indennità depositate)1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la Cassa depositi e prestiti è adottato dal dirigente o dal responsabile del |
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SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA |
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Art. 30 - (Stima delle indennità)1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell’indennità provvisoria di cui all’articolo 25, la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennità inferiori a cento euro. 2. Il responsabile del procedimento forma l |
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CAPO VII - OCCUPAZIONE TEMPORANEA |
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Art. 31 - (Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio)1. L’ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asserv |
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Art. 32 - (Occupazione temporanea e d’urgenza di aree assoggettabili ad esproprio)1. L’ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, può procedere all’occupazione tem |
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Art. 33 - (Indennità per l’occupazione)1. Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene |
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CAPO VIII - MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 NOVEMBRE 1974, N. 44, E 6 APRILE 1998, N. 11 |
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Art. 34 - (Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44)1. L’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente: “Art. 3 1. Il contributo di cui al primo comma dell’articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’avviso dell’ente espropriante circa l’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione.”. 2. L’articolo 4 della l.r. 44/1974, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è sostituito dal seguente: “Art. 4 |
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Art. 35 - (Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 91 del |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 36 - (Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione)1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui |
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Art. 37 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere per l’applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge è determinato in euro 130.000 per l’anno 2004 e in annui euro 2.554.000 a decorrere dall’anno 2005. 2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del b |
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Art. 38 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uff |
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