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L. R. Valle D'Aosta 18/07/2012, n. 20

Disposizioni in materia di riordino fondiario.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.

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Art. 2 - (Soggetti promotori ed esecutori)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del

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Art. 3 - (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.

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Art. 4 - (Commissione tecnica di valutazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;

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Art. 5 - (Avvio del procedimento)

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.

2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:

a) una r

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Art. 6 - (Approvazione della proposta)

1. La proposta di cui all'articolo 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con delibera

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Art. 7 - (Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:

1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;

2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;

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Art. 8 - (Progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario)

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della

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Art. 9 - (Piano di riordino fondiario)

N3

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'articolo 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

c) elenco dei compendi un

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Art. 10 - (Deposito del piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettin

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Art. 11 - (Approvazione del piano di riordino fondiario)

N8

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente, dichiarando le particelle per cui intende avviare, ove consentito dalla normativa vigente, la procedura espropriativa. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'

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Art. 12 - (Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)

N2

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'arti

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Art. 13 - (Delimitazione dei confini)

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del

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Art. 14 - (Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.

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Art. 15 - (Disciplina dei diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione

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Art. 16 - (Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione del

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Art. 17 - (Viabilità rurale ai fini della classificazione)

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario cont

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Art. 18 - (Rinvio)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regiona

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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della l.r. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sen

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Art. 20 - (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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