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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 26/11/2021, n. 10-4161
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Testo del documentoPremesso che: - al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali previste per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.; - la denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall'articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001; - secondo quanto disposto dal suddetto D.P.R. 380/2001 la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica dei Comuni, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, un ruolo di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati; - per talune tipologie di interventi, all'azione del Comune concorre anche quella della Regione: all'interno della Parte II (Normativa tecnica per l'edilizia) del D.P.R. n. 380/2001 sono contenute diverse disposizioni che attribuiscono all'Ufficio tecnico regionale specifiche funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (articolo 70) e sulle costruzioni in zone sismiche (articoli 96 e seguenti). Premesso, inoltre, che: - con la Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084, sono state approvate le "Procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico", in seguito modificate ed integrate con la Delib.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340; - con la Delib.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, sono state introdotte ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con la citata Delib.G.R. del 12 dicembre 2011, n. 4-3084; - con la Delib.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte; - con la Delib.G.R. 5 giugno 2020, n. 4-1470 è stata prevista la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, comprese le tratte autostradali, mediante l'integrazione dell'Allegato A alla Delib.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014; - con la Delib.G.R. 9 ottobre 2020, n. 14-2063 è stato eliminato l'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 previsto dalla Delib.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014; |
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Allegato A - Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
1. Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico 1.1. Premesse Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali previste per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale e sottoposta all'obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i. La denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio su tutto il territorio piemontese, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall'articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001. La denuncia rappresenta un obbligo preliminare all'inizio dei lavori strutturali. Le denunce dei lavori in zona sismica sono accompagnate da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 93 c. 4 del D.P.R. 380/2001). Per tutti gli interventi la denuncia con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al precedente capoverso, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001 (art. 93 c. 5 del D.P.R. 380/2001). Sono sottoposte all'obbligo di denuncia anche le varianti sostanziali alle opere o interventi già oggetto di denuncia. Le varianti non sostanziali sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001. Le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 Aprile 2020 specificano che una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti strutturali o elementi portanti della costruzione, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base V, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui al comma 1, lettera c), n. 1) dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001. Su tutto il territorio regionale le denunce dei lavori sono depositate allo Sportello unico dell'edilizia comunale fatte salve le denunce riguardanti edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti così come individuate dall'elenco A1, soggette a deposito presso l'ufficio tecnico regionale competente.
2. Denuncia opere strutturali e documentazione allegata Sull'intero territorio regionale per tutte le opere e gli interventi di carattere strutturale, la denuncia è predisposta ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001. I contenuti minimi della modulistica per la trasmissione della denuncia dei lavori e per i successivi adempimenti sono definiti dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifici provvedimenti. In relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento, alla denuncia è allegata la seguente documentazione: 1. progetto architettonico e relativo titolo abilitativo; 2. progetto strutturale, redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, sviluppato in termini di completezza di contenuti e di chiarezza espositiva al fine di definire compiutamente l'intervento da realizzare, comprensivo dei seguenti elaborati: - Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica, nonché degli esiti delle elaborazioni di calcolo. Nel caso di analisi svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico le relazioni di calcolo dovranno facilitare l'interpretazione e la verifica dei risultati, anche per consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento; - Relazione sui materiali; - Elaborati grafici, particolari costruttivi in scala adeguata; - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera; - Relazioni specialistiche; 3. per le opere soggette a collaudo statico, la nomina del collaudatore corredata dalla dichiarazione di accettazione; 4. per le opere su fabbricati esistenti, il rilievo fotografico e specifica relazione per la definizione del modello di riferimento per le analisi e del fattore di confidenza come definito dalla norme tecniche per le costruzioni (analisi storico critica, rilievo geometrico-strutturale, caratterizzazione meccanica dei materiali); 5. relazione illustrativa di cui all'art. 65, comma 3, lettera b) del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui l'ufficio competente a ricevere la denuncia sia lo Sportello Unico dell'Edilizia, la documentazione relativa al titolo abilitativo non dovrà essere allegata se già agli atti del medesimo ente. Nel caso di opere in cui siano presenti più figure professionali responsabili della progettazione/direzione lavori strutturale, è necessario individuare un coordinatore della progettazione/direzione lavori strutturale con ruolo di referente per i rapporti con gli uffici tecnici regionali o comunali competenti, al quale è attribuita, oltre alle eventuali competenze specifiche in uno o più ambiti, la responsabilità del coordinamento generale della progettazione strutturale/direzione lavori strutturale, assicurando la sinergia, l'efficienza, la congruenza, la compatibilità e l'integrazione tra prestazioni specialistiche. Sono soggette a denuncia le varianti sostanziali alle opere e agli interventi già oggetto di precedente denuncia. Il deposito della denuncia di variante deve avvenire prima dell'inizio dei relativi lavori.
3. Modalità di presentazione della denuncia La presentazione della denuncia avviene in modalità telematica secondo il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in regola con l'imposta di bollo. Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto nelle linee guida di cui al D.M. 30 aprile 2020 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è da ritenersi valida la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma informatica. La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al soggetto che ha presentato la denuncia. Gli uffici di ricezione della denuncia si riservano la possibilità, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di verificare la completezza formale della documentazione depositata e, se si riscontrassero carenze, di richiedere le integrazioni necessarie. |
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Allegato B - Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti a carico dell'Ufficio tecnico regionale in materia di accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche
1. Premessa Secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica dei comuni, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, un ruolo di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati. Per talune tipologie di interventi, all'azione del comune concorre anche quella della Regione: all'interno della Parte II (Normativa tecnica per l'edilizia) del D.P.R. n. 380/2001 sono contenute diverse disposizioni che attribuiscono all'Ufficio tecnico regionale specifiche funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (Capo II, articolo 70) e sulle costruzioni in zone sismiche (Capo IV, articoli 96 e seguenti). Le disposizioni di cui al presente documento definiscono i criteri e modalità per lo svolgimento delle attività dell'ufficio tecnico regionale e per il coordinamento con le attività di competenza dei comuni, con l'obiettivo di rendere il più possibile tempestiva ed efficace l'azione di vigilanza nonché quella di repressione, anche con riferimento alle funzioni dell'Autorità giudiziaria.
2. Ufficio tecnico regionale L'ufficio tecnico regionale cui sono demandati gli adempimenti in oggetto è individuato dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifico provvedimento.
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Allegato C - Oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR
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