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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 01/08/2012, n. 26
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- L.R. 13/12/2013, n. 18
- L.R. 19/12/2014, n. 13
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TITOLO I - PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici. |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie |
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CAPO II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE |
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Art. 3 - (Pianificazione energetica regionale)1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica. 2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende: a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono ri |
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Art. 4 - (Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni: a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica; b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato d |
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Art. 5 - (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)1. Per le finalità di cui alla presente legge, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività: |
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TITOLO II - EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 6 - (Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica g |
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Art. 7 - (Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare compet |
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CAPO II - REQUISITI E PRESCRIZIONI |
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Art. 8 - (Ambito di applicazione)1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano: a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione; b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 |
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Art. 9 - (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)1. Gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale. 2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare: |
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Art. 10 - (Calcolo delle volumetrie edilizie)1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998 |
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Art. 11 - (Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)1. Per gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale co |
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CAPO III - CERTIFICAZIONE ENERGETICA |
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Art. 12 - (Disposizioni generali)1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia prima |
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Art. 14 - (Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica)1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998 R, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica. |
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Art. 15 - (Definizione delle classi energetiche)1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolat |
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Art. 16 - (Attestato di certificazione energetica)1. L'attestato di certificazione energetica è il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio. |
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Art. 17 - (Targa energetica)1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifi |
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Art. 18 - (Certificatori energetici)1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impi |
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CAPO IV - CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE |
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Art. 19 - (Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità)1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di acc |
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Art. 20 - (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentan |
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Art. 21 - (Variazione dei requisiti)1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare, en |
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Art. 22 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche |
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TITOLO III - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE |
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CAPO I - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE |
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Art. 23 - (Iniziative agevolabili)1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a: |
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Art. 24 - (Soggetti beneficiari)1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privat |
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Art. 25 - (Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione)1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto |
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Art. 26 - (Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica)1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono determinate in relazione alla ma |
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Art. 27 - (Determinazione delle agevolazioni)1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000. |
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Art. 28 - (Divieto di cumulo)1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche conce |
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Art. 29 - (Istruttoria e concessione delle agevolazioni)1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'articolo 23 sono presentate alla st |
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Art. 30 - (Alienazione degli edifici)1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 23, |
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Art. 31 - (Revoca delle agevolazioni)1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento. |
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CAPO II - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI |
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Art. 32 - (Agevolazioni per impianti dimostrativi)1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazio |
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Art. 33 - (Soggetti beneficiari)1. Le agevolazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singol |
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Art. 34 - (Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi)1. L'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, pe |
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Art. 35 - (Divieto di cumulo)1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi |
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Art. 36 - (Concessione delle agevolazioni)1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione |
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Art. 37 - (Realizzazione degli impianti)1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data. 2. L'inizio dei lavori per l |
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Art. 38 - (Revoca dell'agevolazione)1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controll |
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TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI |
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CAPO I - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI |
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Art. 39 - (Ambito di applicazione)1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazion |
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Art. 40 - (Regimi di autorizzazione)1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 41. 2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998 |
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Art. 41 - (Autorizzazione unica)1. Il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. |
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Art. 42 - (Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa |
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Art. 43 - (Regime giuridico dell'autorizzazione unica)1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. R |
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Art. 44 - (Aree non idonee)1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la |
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Art. 45 - (Misure compensative)1. L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore della Regione. |
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Art. 46 - (Termine della vita utile dell'impianto e dismissione)1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe all |
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Art. 47 - (Esenzione dal contributo di costruzione)1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387 |
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Art. 48 - (Trasparenza amministrativa)1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al pre |
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Art. 49 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento con |
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TITOLO V - ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI |
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CAPO I - REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI |
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Art. 50 - (Ambito di applicazione)1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territori |
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Art. 51 - (Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici)1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attività a regola d' |
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TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI |
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CAPO I - CONTROLLI E SANZIONI |
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Art. 52 - (Controlli)1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, è verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente: a) la completezza e regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e degli adempimenti ad essi correlati; |
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Art. 53 - (Sanzioni)1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000. 2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dal |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 54 - (Pubblicità)1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel |
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Art. 55 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale |
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 57 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, è determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014: |
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