Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 29/03/2013, n. 522 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 29/03/2013, n. 522

Approvazione di requisiti di esercizio, criteri e modalità per l’applicazione del titolo v della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), in relazione all’esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, e avvio dei controlli di cui all’art. 52, comma 2, lettere c) e d), della legge medesima.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

visto il DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici);

viste le direttive 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico in edilizia), 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

visto l’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n.

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Requisiti di esercizio, criteri e modalità per l’applicazione del titolo v della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, in relazione all’esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, e avvio dei controlli di cui all’art. 52, comma 2, lettere c) e d), della legge medesima

1. Ambito di applicazione

1. Sono soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e dell’efficienza energetica gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio regionale e destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

2. In particolare, la presente deliberazione disciplina, nel rispetto della normativa nazionale in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di contenimento dei consumi di energia:

- le responsabilità in materia di manutenzione e controllo degli impianti termici;

- i requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici, centralizzati e autonomi;

- criteri e modalità di effettuazione dei controlli dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica;

- la documentazione in dotazione agli impianti termici, con particolare riferimento ai modelli di rapporto tecnico, differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità degli impianti;

- le modalità di avvio dei controlli di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d).


2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente deliberazione si adottano le seguenti definizioni:

a. catasto energetico regionale (CER): sistema informativo, previsto dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2012, relativo ai dati energetici regionali, finalizzato alla pianificazione energetica regionale ed agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale;

b. catasto regionale degli impianti termici: sistema informativo nell’ambito del (CER), in cui confluiranno e verranno aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

c. categoria di edificio: classificazione effettuata in base alla destinazione d’uso individuata all’articolo 3 del DPR 412/1993;

d. climatizzazione invernale: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, dell’umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;

e. controllo dell’impianto: operazione svolta da tecnici qualificati, operanti sul mercato, al fine di accertare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

f. generatore di calore: qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permette di trasferire calore ai fini della climatizzazione invernale;

g. impianto termico: il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione: gli impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore, sono considerati come un unico impianto termico; gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento; i moduli radianti; gli aerotermi; i termoconvettori;(non sono considerati impianti termici: radiatori individuali; scaldacqua unifamiliari; impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato ad esso almeno il 51% del calore prodotto);

h. impianto termico centralizzato: un impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori destinati alla climatizzazione invernale;

i. impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

j. impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

k. manutenzione ordinaria dell’impianto termico: complesso delle operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l’impianto termico e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d’uso corrente; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico;

l. manutenzione straordinaria dell’impianto termico: complesso degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

m. periodo di riscaldamento: periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal DPR 412/1993;

n. produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;

o. rendimento di combustione: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

p. rendimento termico utile: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

q. ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica o il rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;

r. scaldacqua unifamiliare: apparecchio ad uso residenziale utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari al servizio di una unità immobiliare;

s. sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

t. stagione termica: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione, si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non modifica il periodo di riscaldamento annuale;

u. terzo responsabile dell’esercizio e della manut

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