Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 03/10/2014, n. 1370 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 03/10/2014, n. 1370

Approvazione delle disposizioni per l’applicazione del titolo V della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), in relazione all’esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con dgr n. 522 del 29 marzo 2013.
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[Premessa]



Omissis

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Disposizioni per l’applicazione del titolo v della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, in relazione all’esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici

1. Ambito di applicazione e finalità

1. La presente deliberazione disciplina i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

2. Sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, posti al servizio di edifici, sia pubblici che privati, situati sul territorio regionale.

3. Sono esclusi dall’applicazione della presente deliberazione:

a. apparecchi quali stufe, caminetti, termocucine, moduli di riscaldamento localizzato ad energia radiante;

b. impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.


2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente documento si adottano le seguenti definizioni:

a. catasto energetico regionale (CER): sistema informativo, previsto dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2012, relativo ai dati energetici regionali, finalizzato alla pianificazione energetica regionale ed agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale;

b. catasto regionale degli impianti termici: sistema informativo, nell’ambito del (CER), in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

c. categoria di edificio: classificazione effettuata in base alla destinazione d’uso individuata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412/1993;

d. Centro Osservazione e Attività sull’energia (COA energia): servizio di Finaosta S.p.A. deputato, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 26/2012, a svolgere funzioni di natura tecnica ed amministrativa di supporto alla Regione per il conseguimento delle finalità della legge medesima;

e. contratto “servizio energia”: contratto che, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell’energia;

f. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva degli ambienti, e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Non sono compresi nella definizione i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;

g. impianto termico centralizzato: impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori di calore;

h. impianto termico autonomo: impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

i. ispettore: persona fisica incaricata da ARPA, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, per l’effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente deve essere garantita la qualificazione e l’indipendenza;

j. occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici;

k. responsabile dell’impianto termico: il proprietario dello stesso; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio. Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l’occupante dell’unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed ai controlli periodici previsti;

l. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

a) prodotto dalla combustione;

b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, ecc.);

c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

m. struttura competente: Struttura regionale Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;

n. terzo responsabile: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.


3. Limiti delle temperature in ambiente

3.1. Durante il funzionamento dell’impianto termico di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

3.2. Durante il funzionamento dell’impianto termico di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3.3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai punti 3.1 e 3.2. è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3.4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei punti 3.1 e 3.2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

3.5. Per gli edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai punti 3.1 e 3.2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

3.6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai punti 3.1 e 3.2., qualora si verifichi almeno una delle seguen

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