L.R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 21

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 02/03/2010 n.8
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[Premessa]



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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ed in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, promuove e incentiva la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione de

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Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel d.lgs. 192/2005,

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“Art. 3 (Ambito di applicazione)

N2 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

a) trasformazione edilizia di cui all’articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;

b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume

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CAPO II - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


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“Art. 4 (Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici)

N2 1. Sulla base degli obiettivi di p

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Art. 5 (Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei

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“Art. 6 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

N2 1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazio

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CAPO III - CERTIFICAZIONE ENERGETICA


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“Art. 7 (Certificazione energetica degli edifici)

N2 1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l’attestato di certificazione energetica.

2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo po

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“Art. 8 (Relazione tecnica ed accertamenti)

N2 1. Per gli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

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“Art. 9 (Accreditamento)

N2 1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

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Art. 10 (Soggetti certificatori)

1. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

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“Art. 11 (Ispettori)

N2 1. Le ispezioni e gli accertamenti

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CAPO IV - CATASTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA


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Art. 12 (Catasto energetico degli edifici)

1. La Giunta regionale costituisce il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere ed aggio

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“Art. 13 (Miglioramento dell'efficienza energetica)

N2 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all’articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell’efficienza energet

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Art. 14 (Impianti a fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, il proprietario installa impianti a fonti energetiche rinnovabili, dimensionati in modo tale da soddisfare

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“Art. 15 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

N2 1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unit&a

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“CAPO IV BIS - CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI


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“Art. 15 bis (Istituzione del contrassegno di qualità)

N7 1. La Regione istituisce e promuov

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“Art. 15 ter (Utilizzo del contrassegno di qualità)

N7 1. Il rilascio del contrassegno di

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“Art. 15 quater (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

N7 1. Ai fini del rilascio del contrassegno di quali

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“Art. 15 quinquies (Revoca e sospensione del contrassegno di qualità)

N7 1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli

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CAPO V - CONTRIBUTI E SANZIONI


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“Art. 16 (Contributi)

N2 1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all’articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.

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“Art. 17 (Sanzioni)

N2 1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all’articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un’ulteriore sanzione pari a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all’articolo 8, comma 1, e l’attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio, secondo c

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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE


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“Art. 18 (Calcolo delle volumetrie edilizie)

N2 1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all’articolo 6, vale quanto segue:

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Art. 19 (Informazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del “COA energia” N3 ed in collaborazione con il Consiglio permanen

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Art. 20 (Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel

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“Art. 20 bis - (Rinvio)

N7 1. La Giunta regionale, con propri

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Art. 21 (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente

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Art. 22 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, comma 5, 9, commi 1 e 4, 12, comma 1, 13, comma 4, 16, commi 1 e 3 e 19, comma 1, è determinato complessivamente in euro 400.000 per il 2008 e annui euro 1.900.000 per gli anni 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per

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Art. 23 (Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, 16, commi 1 e 3, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.

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