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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 02/03/2010, n. 8
L. R. Valle D'Aosta 02/03/2010, n. 8
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Sostituzione dell’articolo 3)1. L’articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi: a) trasformazione edilizia di cui all’articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazio |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 4)1. L’articolo 4 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - (Modificazioni all’articolo 5)1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: “espressi dall’indice |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 7)1. L’articolo 7 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: 1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l’attestato di certificazione energetica. 2. La certificazione energetica degli edifici co |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 8)1. L’articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: 1. Per gli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso |
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Art. 9 - (Modificazioni all’articolo 10)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 21/2008, è aggiunta la seguente: “b bi |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 11)1. L’articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - (Modificazione all’articolo 12)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 21/2008 dopo le parole: “la situazione del parc |
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Art. 14 - (Inserimento del capo IV bis)1. Dopo il capo IV della l.r. 21/2008, è inserito il seguente: “CAPO IV BIS - CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI Art. 15 bis - (Istituzione del contrassegno di qualità) 1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edi |
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Art. 15 - (Sostituzione dell’articolo 16) |
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Art. 16 - (Sostituzione dell’articolo 17)1. L’articolo 17 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente: 1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all’articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un’ulteriore sanzione pari a euro 600. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all’art |
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Art. 18 - (Modificazione dell’articolo 19)1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 21/2008, le parole: “Centro di osservazione&rdq |
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Art. 19 - (Inserimento dell’articolo 20 bis)1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente: |
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Art. 20 - (Disposizione transitoria)1. Fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008, t |
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Art. 21 - (Abrogazione)1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2006 è abrogato. |
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Art. 22 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2010. |
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