Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2016, n. 20.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15 - Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti

1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:

a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;

b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;

c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale.”

Dalla redazione