Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2016, n. 20.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato

1. Abrogato.

2. L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai sevizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

3. L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.”

Dalla redazione