Articolo abrogato dalla L.R. 02/11/2017, n. 41, così recitava:

“Art. 21 - Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione

1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per conferire all’Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7 le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25 (Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6, della l.r. 18/2002.”

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