Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2016, n. 20.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. È istituita l’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.

2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia.

4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale;

b) svolge l’analisi di mercato di cui all’articolo 4;

c) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;

d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;

e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;

f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;

g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;

h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.

5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento dell’Autorità.

6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota parte dei fondi dell’ecotassa.

7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione, con gli enti locali e con gli Organi di governo.

8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza dell’Autorità.”

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