Comma abrogato dalla L.R. 13/12/2012, n. 42. Il comma 1 dell’articolo 20 così recitava: “1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.”

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