N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 14/11/2014, n. 21, così recitava:

"Art. 21 (Tipologie di intervento) — 1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 19 mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) contributi;

b) servizi per l’accoglienza, articolati in:

1) servizi abitativi;

2) servizi di ristorazione;

3) servizi per la mobilità internazionale e l’accoglienza;

4) servizi di orientamento;

5) servizi culturali, per l’aggregazione, turistici e sportivi;

6) servizi di trasporto;

7) servizi a favore dei soggetti diversamente abili;

8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l’attuazione del diritto allo studio universitario.

2. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all’articolo 24.

3. Le finalità specifiche, i contenuti e le caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 sono definiti con successivo regolamento da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente."

Dalla redazione