Correttivo al Codice appalti: ridotto il periodo di stand still | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/02/2025

Correttivo al Codice appalti: ridotto il periodo di stand still

Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha ridotto da 35 a 32 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto.

CORRETTIVO CODICE APPALTI RIDUZIONE PERIODO STAND STILL - L'art. 6 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 18 del D. Leg.vo 36/2023, relativo al contratto ed alla sua stipulazione.

In particolare, è stato modificato l'art. 18, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, il quale ora prevede che il contratto di appalto non può essere stipulato prima di 32 (invece di 35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tale termine dilatorio (c.d. stand still) non si applica nei casi:
- di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- di appalti basati su un accordo quadro;
- di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare.

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Si segnala che il Consiglio di Stato, con il parere 1463/2024 allo schema di Correttivo, aveva consigliato di non ridurre il periodo di stand still, segnalando che la coincidenza così venutasi a creare con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione (che è di 30 giorni) rischia di determinare un’eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio. Inoltre, il consiglio di Stato ha sottolineato che il meccanismo di stand still è preordinato anche a tutela delle stazioni appaltanti, che sono messe in condizione di evitare la stipula di un contratto illegittimamente aggiudicato e i relativi costi procedimentali e finanziari.

Dalla redazione