Dispositivi di protezione individuale (DPI) | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
20/09/2023

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Angela Perazzolo
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Premessa e normativa di riferimento

La disciplina sui dispositivi di protezione individuale (DPI) si compone di due aspetti: il primo riguarda la progettazione, fabbricazione e messa sul

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Normativa per la progettazione e fabbricazione dei DPI

I requisiti di progettazione e fabbricazione dei DPI e le procedure per la valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza per la loro messa in commercio sono stabiliti dal Regolamento 09/03/2016, n

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Normativa per la scelta e l’uso dei DPI nei luoghi di lavoro

La disciplina dell’uso dei dispositivi di protezione individuale durante l’attività lavorativa è contenuta nel Titolo III, Capo II,

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Progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI
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Definizione dei DPI nel Reg. 425/2016

Ai sensi art. 3, Regolamento 425/2016, rientrano nel concetto di DPI:

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Categorie di rischio

I DPI sono suddivisi in tre categorie a seconda del rischio che gli stessi sono destinati a proteggere (allegato I,

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Categoria I

Appartengono alla prima categoria i DPI destinati a salvaguardare la persona dai seguenti rischi minimi:

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Categoria II

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

 

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Categoria III

Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni irreversibili alla salute.

Rientrano in tale categoria:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

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Requisiti minimi di sicurezza dei DPI

I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini a cui sono destinati, soddisfano le previsioni del Regolamento 4

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Valutazione e dichiarazione di conformità
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Procedura per la valutazione della conformità

La conformità dei DPI ai requisiti di sicurezza viene attestata mediante l’apposita procedura di valutazione prevista dall’art. 19, Regolamento 425/2016.

In particolare il fabbricante del dispositivo redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del Reg. 425/2016 R ed esegue o fa eseguire (tramite un organismo notificato - cfr. gli artt. da 20 a 36 del

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Dichiarazione di conformità, marcatura CE e documentazione tecnica

Ove la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità (DC), secondo lo schema contenuto nell’allegato IX al Reg. 425/2016

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Periodo transitorio per i DPI conformi alla Direttiva 686/1989 abrogata

Il Regolamento 425/2016, nell’abrogare a decorrere dal 21/04/2018 la

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Presunzione di conformità e norme armonizzate

Un DPI si considera conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II R, se risulta conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 14, Regolamento 425/2016).

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Vigilanza e sanzioni
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Vigilanza del mercato

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi, ciascu

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Sanzioni

Per la violazione delle norme sulla progettazione e fabbricazione dei dispositivi di protezione individuali, il D. Leg.vo 475/1992 prevede, a seguito delle modifiche apportate dal D. Leg.vo 17/2019, le seguenti sanzioni.

 

Soggetti obbligati e violazione

Sanzione

Fonte normativa

Fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, Reg. 425/2016 R, nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai suddetti requisiti

- Se trattasi di DPI di prima categoria, sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 Euro a 48.000 Euro

- Se trattasi di DPI di seconda categoria, l’arr

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Scelta e uso dei DPI nei luoghi di lavoro

Durante l’attività lavorativa i DPI possono essere utilizzati solo se sono conformi alle norme di cui al Regolamento 425/2016 (

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Definizione nel TU Sicurezza

Per “dispositivo di protezione individuale” si intende, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (

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Dispositivi di ancoraggio nelle opere di costruzione

Il Ministero del lavoro, con la Circolare 13/02/2015, n. 3, ha chiarito che devono considerarsi DPI anche i dispositivi di ancoraggio non

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Requisiti minimi

Ai sensi dell’art. 76, comma 1, D. Leg.vo 81/2008 i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del Reg. 425/201

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Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza, sentito i

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Valutazione dei rischi e scelta dei DPI

Ai fini della scelta dei DPI da fornire, il datore di lavoro:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi c

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Condizioni per l’uso di un determinato DPI

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

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Manutenzione dei DPI

Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzion

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Riconsegna e deposito dei DPI

Il datore di lavoro stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI (

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Informazione e formazione dei lavoratori

Per quanto riguarda le informazioni e la formazione dei lavoratori è previsto che il datore di lavoro deve:

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Obblighi dei lavoratori e dei preposti

I lavoratori devono (art. 78, D. Leg.vo 81/2008):

- sottoporsi, quando necessario, al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI;

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Sanzioni

Per la violazione delle norme sui dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, il D. Leg.vo 81/2008 prevede le seguenti sanzioni.

 

Violazione

Sanzione

Fonte normativa

Violazione dell’obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di uso dei DPI messi a loro disposizione

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 Euro

Vedi artt. 18 e 55, D. Leg.vo 81/2008

Violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

Arresto da due a quattro mesi o c ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 Euro

Vedi artt. 18 e 55, D. Leg.vo 81/2008

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