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09/10/2020

Il permesso di costruire in sanatoria estingue solo i reati urbanistici

In tema di abusi edilizi, il permesso di costruire in sanatoria estingue esclusivamente i reati previsti dalle norme urbanistiche e non quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

Nel caso di specie, veniva accertata la responsabilità penale del ricorrente per aver proceduto alla ristrutturazione di un fabbricato destinato a magazzino (mediante la realizzazione di una nuova copertura a falde, la collocazione di nuovi infissi, la predisposizione di un bagno e di un soppalco) e alla realizzazione ex novo di una piattaforma in battuto cementizio, senza essere in possesso del permesso di costruire e delle autorizzazioni delle autorità preposte ai vincoli paesaggistico e sismico gravanti sull'area e senza averne dato preavviso scritto all'ufficio tecnico della Regione.

Il ricorrente, che aveva depositato richiesta di permesso di costruire in sanatoria, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 45 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il quale prevede che:
- l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi relativi alla domanda di permesso in sanatoria di cui all'articolo 36 del D.P.R. 380/2001;
- il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

La Corte di Cassazione in proposito ha ricordato che l'art. 45 del D.P.R. 380/2001, si applica ai soli procedimenti amministrativi di sanatoria menzionati dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001; norma, quest'ultima, applicabile ai soli interventi realizzati in assenza di (o in difformità da) permesso di costruire (o altro titolo equipollente). Ne restano pertanto esclusi gli interventi realizzati in zona sismica in violazione degli artt. 93 e 94, del D.P.R. 380/2001 e quelli realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo. Ne consegue che la sanatoria eventualmente rilasciata a fini antisismici non ha alcuna efficacia estintiva del reato previsto dall'art. 95, D.P.R. 380/2001.

La Sent. C. Cass. pen. 03/07/2020, n. 19982 ha quindi riaffermato i seguenti principi:
- il permesso di costruire in sanatoria estingue esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, non quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio che hanno una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio,
- la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 45 del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (in relazione all'art. 36 del D.P.R. 380/2001), è limitata al termine di 60 giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa; consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la procedura emministrativa si intende esaurita per silenzio rifiuto.
 

Dalla redazione