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01/06/2020

Contributo di costruzione: restituzione per rinuncia o decadenza del titolo edilizio

Il contributo di costruzione non è dovuto in caso di rinuncia o decadenza del titolo edilizio. Il privato ha pertanto diritto alla restituzione delle somme già versate per la parte di opere non realizzate.

Nel caso di specie la proprietaria di un'area aveva ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di un complesso di edifici direzionali e per la movimentazione e deposito merci. Tuttavia i lavori non erano stati completati entro il termine fissato per la loro conclusione e, a seguito della decadenza della concessione edilizia, non potendo utilizzare il titolo edilizio ormai scaduto, il costruttore aveva chiesto al Comune la restituzione delle somme versate a titolo contributo di costruzione. Il Comune si opponeva alla restituzione eccependo, tra l’altro, la tardività della richiesta di restituzione e l’intervenuta prescrizione.

Al riguardo il TAR Lazio-Roma, con la sentenza 08/01/2020, n. 134, ha ribadito che il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio (ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio), sicchè, in tali circostanze il Comune è obbligato, anche ai sensi dell'art. 2033, Cod. Civ., o comunque, dell'art. 2041, Cod. Civ., a restituire le somme percepite perché il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione.

Ciò vale anche nel caso in cui la mancata utilizzazione del permesso di costruire sia solo parziale: in quest’ultimo caso l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Quanto all’individuazione del termine a quo da cui comincia a decorrere il contestato termine prescrizionale, il TAR ha ricordato che ai sensi dell'art. 2935, Cod. Civ. il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne deriva che il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione decorre non già dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì:
- dalla data in cui il titolare comunica all'amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo,
- o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali,
- ovvero per l'entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti.

I giudici hanno infine ritenuto irrilevanti le obiezioni del Comune secondo il quale:
- a seguito della rinuncia all’edificazione il proprietario comunque “non perde le potenzialità edificatorie del suo suolo” per il quale potrebbe sempre richiedere lo scomputo dei contributi già versati per le eventuali opere successive;
- l’obbligo di restituzione del contributo a seguito del mancato utilizzo del titolo edificatorio per scelta unilaterale del privato di non sfruttare temporaneamente la sua proprietà procura un grave danno economico al Comune ed ai suoi cittadini, sottraendo i contributi versati e ormai acquisiti come risorse pubbliche ai servizi programmati in favore della collettività.

Secondo il TAR tali preoccupazioni, pur condivisibili sul piano sostanziale, non valgono tuttavia a mutare i termini giuridici della questione come delineati dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede, appunto, quale unico presupposto del diritto alla restituzione, l’impossibilità di utilizzare il titolo edilizio in contestazione.

Dalla redazione