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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/04/2020, n. 28
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In vigore dal 01/05/2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 13/05/2024, n. 85
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
- D. C. Stato 28/12/2020
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159)
- L. 25/06/2020, n. 70 (Legge di conversione). In vigore dal 30/06/2020, in corsivo.
- Avviso di rettifica in G.U. 04/05/2020, n. 113
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, c |
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Capo I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
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Art. 1. - Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1-bis - Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 2-bis - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-191. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da C |
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Art. 2-ter - Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-191. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime |
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Art. 2-quater - Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i cong |
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Art. 2-quinquies - Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute1. N5 L’autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decret |
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Art. 2-sexies - Disposizioni in materia di garanti dei detenuti1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti: “2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone dete |
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Art. 3. - Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 20201. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera a) le parole “cause relative ad alimenti” sono sostituite dalle seguenti: “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile” e le parole “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” sono sostituite dalle seguenti “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”; 2) alla lettera b), le parole “procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale”; b) al comma 6, primo periodo, le parole “16 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “12 maggio”; b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: � |
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Art. 3-bis. - Omissis
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Art. 4. - Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa1. N2 All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5 e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite con “31 luglio 2020”. All’articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato. All’articolo 84 |
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Art. 5. - Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile1. All’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2020”. a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: “1° luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2020”; |
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Capo II - MISURE URGENTI PER L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19 |
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Art. 6. - Sistema di allerta Covid-191. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l’Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari region |
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Capo III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 7. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri |
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Art. 7-bis - Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, de |
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Art. 8. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l |
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