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08/04/2020

Decadenza del permesso di costruire e necessità di provvedimento espresso

Secondo il TAR Campania Napoli l’operatività della decadenza del permesso di costruire presuppone un provvedimento formale dell’Amministrazione, in assenza del quale il titolo edilizio deve essere considerato vigente.

Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti.

In proposito il TAR Campania Napoli 03/04/2020, n. 1322 ha affermato che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei suddetti termini deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza.

Ed infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto espresso. Si tratta in particolare di un provvedimento che accerti ora per allora l’intervenuta decadenza, in assenza del quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato vigente.

Per completezza si segnala l’esistenza di un orientamento della sezione penale della Corte di Cassazione (vedi Cass., sez. III pen., 23 marzo 2007, n. 12316) secondo il quale la decadenza del permesso di costruire per mancato completamento del relativo intervento edilizio nei suoi termini d’efficacia si realizza automaticamente senza che tale decadenza debba essere dichiarata con provvedimento espresso, con la conseguente illegittimità dei lavori proseguiti oltre detto termine.

Dalla redazione