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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 27/03/2020, n. 2
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TITOLO I - Cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della provincia con l'unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo |
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Capo I - Disposizioni in materia di cultura |
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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, "Legge provinciale per le attività culturali"1. Nel secondo periodo del comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, la parola: "giur |
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Art. 2 - Modifiche della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, "Legge provinciale sui musei e sulle collezioni"1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, il secondo periodo è soppresso. |
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Capo II - Disposizioni in materia di formazione professionale |
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Art. 3 - Modifiche della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato"1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 17-bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, le parole: "e quello per il co |
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Capo III - Capo V Omissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di rapporti della provincia con l'unione europea |
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Capo VII - Disposizioni in materia di beni culturali |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37"1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 3-bis (Consulta Beni culturali) - 1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell'assessore/assessora provinciale competente, una Consulta Beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici e artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l'indirizzo strategico da seguire nella tutela e conservazione dei beni culturali. |
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Capo VIII - Omissis |
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Capo IX - Disposizioni in materia di pubblico spettacolo |
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Art. 12 - Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito: "1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da bigliardo, da giochi e di attrazione." 2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: "dal tecnico comunale" sono sostituite dalle parole: "dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all'a |
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Capo X - Abrogazione di norme |
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Art. 13 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO II - Utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura |
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Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle acque pubbliche |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, "Disposizioni sulle acque"1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive |
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Art. 15 - Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostitui |
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Capo II - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente |
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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti"1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: "7. Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1." 2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: "per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale" sono inserite le parole: ", nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia". 3. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso il terzo periodo. 4. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: "3. L'Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni." 5. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: "II A della direttiva 2011/92/UE" sono sostituite dalle parole: "IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche". 6. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: "Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale." 7. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: "L'Agenzia comunica" sono inserite le parole: "per via telematica". 8. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma: "2-bis. Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corred |
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni" |
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Capo III - Omissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 19 - Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, "Legge sui masi chiusi"1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: "1. Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità, l'assuntore o l'assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del m |
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Art. 20 - Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, "Disciplina dell'agriturismo"1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: "ai sensi dell'articolo 230-bis" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 230-bis e 230-ter". 2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono aggiunte le parole: "presso la sede dell'azienda;". |
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Capo V - Abrogazione di norme |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO III - Turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di artigianato |
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Capo III - Disposizioni in materia di esercizi pubblici |
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Capo IV - Disposizioni in materia di economia |
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Art. 26 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia"1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 f |
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Capo V - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 27 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, "Codice del commercio"1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato. 2. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole; "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "al comma 1". 3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti: "1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 21-bis della legge provinciale |
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Capo VI - Omissis |
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TITOLO IV - Igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro, trasporti |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di edilizia scolastica |
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Capo III - Disposizioni in materia di comunicazione |
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Art. 35 - Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, "Promozione della banda larga sul territorio della provincia" |
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Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro |
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Art. 36 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, "Interventi di politica attiva del lavoro"1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: "Ai soggetti ospitanti del settore privato che si assumono l'onere del pagamento di detta indennità per conto dell'Amministrazione provinciale oltre a essere rimborsata l'indennità pagata può essere concesso un bonus ag |
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Capo V - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 37 - Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica"1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseri |
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Capo VI - Abrogazione di norme |
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Art. 38 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO V - Norme finali |
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Capo I - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Art. 39 - Disposizioni finanziarie1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 9, 26, 29, 30 e 36, all'attuazione della presente legge si provvede con le risor |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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