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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 14/02/1992, n. 6
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- L.P. 23/12/2005, n. 13
- L.P. 26/07/2002, n. 11
- L.P. 25/10/2000, n. 2
- L.P. 11/08/1998, n. 9
- L.P. 30/01/1997, n. 1
- L.P. 29/01/1996, n. 2
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CAPO I - Autonomia gestionale e rappresentanza comunale |
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Art. 1 - Indirizzo e programmazione pluriennale.1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, assegna ai comuni idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente nell’accordo di cui all’articolo 2. L’ammontare complessivo delle assegnazioni viene incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative. |
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Art. 2 - Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tr |
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Art. 2-bis - Funzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sugli enti locali |
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Art. 2-ter - Termine di approvazione del bilancio di previsione |
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Art. 3 - Rappresentanza unitaria di comuni |
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CAPO II - Disciplina degli interventi finanziari |
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Art. 4 - Fondo ordinario1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai c |
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Art. 5 - Fondo per gli investimenti1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contribu |
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Art. 5-bis - Nuovo fondo per gli investimenti1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti”. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. |
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Art. 6 - Fondo ammortamento mutui1. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da co |
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Art. 7 - Fondo perequativo1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni allo scopo di sostenerli nella salvaguardia degli equilibri di bilanc |
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Art. 7-bis - Fondo di rotazione per investimenti |
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Art. 7-ter - Disposizioni in materia di riscossione di entrate |
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Art. 8 - Norma finale |
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Art. 9 - Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni1. Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. È consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge. 2. Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata. 3. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo se: a) è previsto nel bilancio di previsione trie |
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Art. 10 - Piano economico-finanziario |
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Art. 11 - Garanzie fideiussorie1. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano. 2. La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di |
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Art. 12 - Patto di stabilità provinciale1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento |
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Art. 12.1 - Pareggio di bilancio1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali. |
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Art. 12-bis. - Disposizioni per il personale dei comuni1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabil |
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Art. 13 - Deliberazioni a contrattare e relative procedure1. La stipulazione di tutti i contratti deve essere preceduta da deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; |
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Art. 13-bis - Promozione dell'attività economica in territori strutturalmente deboli |
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Art. 14 - Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze |
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Art. 15 - Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di |
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Art. 16 - Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi ai comuni, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge. N13 2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una s |
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