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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 14/02/1992, n. 6
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- L.P. 25/10/2000, n. 2
- L.P. 11/08/1998, n. 9
- L.P. 30/01/1997, n. 1
- L.P. 29/01/1996, n. 2
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CAPO I - Autonomia gestionale e rappresentanza comunale |
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Art. 1 - Indirizzo e programmazione pluriennale.1. La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi. Nell'importo predetto è altresì tenuto co |
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Art. 2 - Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni. |
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Art. 2-bis - Funzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sugli enti locali1. In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla dirett |
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Art. 2-ter - Termine di approvazione del bilancio di previsione |
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Art. 3 - Rappresentanza unitaria di comuni |
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CAPO II - Disciplina degli interventi finanziari |
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Art. 4 - Fondo ordinario1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti. |
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Art. 5 - Fondo per gli investimenti1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contribu |
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Art. 5-bis - Nuovo fondo per gli investimenti1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il "Nuovo fondo per gli investimenti" per l'erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. All |
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Art. 6 - Fondo ammortamento mutui1. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da co |
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Art. 7 - Fondo perequativo1. I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio. |
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Art. 7-bis - Fondo di rotazione per investimenti1. Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 2. Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai Comuni per spese di investimento, con obbligo per i Comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all’articolo 2 sono definiti le |
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Art. 7-ter - Disposizioni in materia di riscossione di entrate1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale |
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Art. 8 - Norma finale1. La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del bilancio provinciale per la dotazione concordata dei fondi di cui all'articolo 1, co |
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Art. 9 - Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni1. Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. È consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge. 2. Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata. 3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se: a) sia previsto nel b |
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Art. 10 - Piano economico-finanziario1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dal Comitato per gli accordi finanziari a |
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Art. 11 - Garanzie fideiussorie1. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano. 2. La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'art. 44, comma 6, lettera b), della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, e successive mo |
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Art. 12 - Patto di stabilità provinciale1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della ge |
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Art. 12.1 - Pareggio di bilancio1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali. 2. I comuni concorrono al conseguimen |
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Art. 12-bis. - Disposizioni per il personale dei comuni1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e succes |
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Art. 13 - Deliberazioni a contrattare e relative procedure1. La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante: |
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Art. 13-bis - Promozione dell'attività economica in territori strutturalmente deboli |
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Art. 14 - Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per i |
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Art. 15 - Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di |
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Art. 16 - Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi ai comuni, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge. N13 2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una s |
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