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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Bolzano 19/09/2008, n. 7
L.P. Bolzano 19/09/2008, n. 7
L.P. Bolzano 19/09/2008, n. 7
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 11/01/2021, n. 1
- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 23/12/2015, n. 18
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia Autonoma di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea e dello Stato, sostiene le |
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Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Allo svolgimento dell’attività agrituristica devono essere addetti preva |
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Art. 3 - Connessione con l’attività agricola1. La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica rispetto |
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Art. 4 - Locali1. Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell’impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola. L'attività di ospitalità in alloggi deve essere svolta presso la sede dell'azienda; |
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Art. 6 - Ristorazione1. I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l’80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. I prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono al valore annuo dei prodotti impiegati per l’attività agrituristica. 2. Sono considerati di prop |
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Art. 7 - Ricreazione e cultura1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi Autonomamente solo in quanto realizzino obiettivamen |
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Art. 8 - Comunicazione di inizio attività1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell’interessato al comune in cui viene esercitata l’attività agrituristica. La comunicazione deve contenere: a) la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2, comma 1; b) la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere; c) l’indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all’attività; |
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Art. 9 - Comunicazione di variazioni1. Il titolare dell’attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell’attività, con |
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Art. 10 - Periodi di apertura e tariffe1. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti d |
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Art. 11 - Formazione professionale1. La Giunta provinciale determina le tipologie di formazione professionale e i rispettivi certificati richiesti ai fini della comun |
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Art. 12 - Denominazione “agriturismo”1. L’uso della denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricol |
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Art. 13 - Classificazione1. Le aziende agricole che offrono ospitalità ai sensi della presente legge vengono classificate secondo la disciplina vigente in m |
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Art. 14 - Misure a favore dell’agriturismo1. Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano pu |
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Art. 15 - Vigilanza e sanzioni amministrative1. L’attività di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune territorialmente competente. 2. Se l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto |
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Art. 16 - Norme transitorie1. Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscrit |
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Art. 17 - Abrogazioni e disposizione finanziaria1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche; b) la legge provinciale 12 |
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