FAST FIND : NR46127

L. R. Friuli Venezia Giulia 22/12/2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2011, n. 18
Scarica il pdf completo
11573723 11582448
Capo I - Razionalizzazione di Agemont Spa
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582449
Art. 1 - Art. 3 - Omissis

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582450
Art. 4 - Modifica alla legge regionale n. 3/1999

N1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582451
Art. 5 - Abrogazioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582452
Art. 6 - Art. 7 - Omissis

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582453
Capo II - Riorganizzazione di Promotur Spa
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582454
Art. 8 - Art. 9 - Omissis

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582455
Art. 10 - Modifica alla legge regionale n. 50/1993

1. Dopo il capo I della legge regionale n. 50/1993 è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Agenzia Regionale Promotur

Art. 5-bis - Agenzia Regionale Promotur

1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli-Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo FVG» di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.

5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;

c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», promozione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582456
Art. 11 - Omissis

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582457
Art. 12 - Disposizioni transitorie

1. - 2. Omissis

3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582458
Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. Omissis

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582459
Capo III - Rinnovo di concessioni di rifugi alpini
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582460
Art. 14 - Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legg

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11573723 11582461
Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica