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Delib. Aut. Energia e Gas 03/06/2008, n. 74

Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP).

Con le modifiche introdotte da:
- Delib.Aut.En.El.Gas 15/12/2011 n. ARG/elt 181/11
- Delib.Aut.En.El.Gas 03/12/2010 n. ARG/elt 226/10
- Delib.Aut.En.El.Gas 04/08/2010 n. ARG/elt 127/10
- Delib.Aut.En.El.Gas 09/12/2009 n. ARG/elt 186/09
- Delib.Aut.En.El.Gas 12/01/2009 n. ARG/elt 1/09
- Delib.Aut.En.El.Gas 16/12/2008 n. ARG/elt 184/08
La Delib. 570/2012/R/eel ha previsto che l’Allegato A alla Delib. ARG/elt 74/08 continui ad esplicare i propri effetti ai soli fini del calcolo del conguaglio dell’anno 2012, dopo di che la Delib. ARG/elt 74/08 sia abrogata, e che l’Allegato A alla medesima Delib. 570/2012/R/eel trovi applicazione a decorrere dal 01/01/2013.

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[Premessa]




1. È approvato il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP), di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. L’Allegato A al presente provvedimento, oltre che i successivi punti 7 e 8, ha effetti a decorrere dall’1 gennaio 2009. La deliberazione n. 28/06 è abrogata a decorrere dalla medesima data;

3. quanto previsto nel presente comma e nei commi 4 e 5 si applica con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06.

I Gestori contraenti effettuano i calcoli previsti dall’articolo 6, comma 6.7, della medesima deliberazione per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno e il 31 dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009. Per quanto riguarda i dati di misura necessari per il calcolo dei predetti valori si applicano le stesse modalità previste dall’articolo 7, commi 7.2 e 7.3, della deliberazione ARG/elt 42/08. R I Gestori contraenti trasmettono al GSE, entro il 25 febbraio 2009, la produzione incentivata dell’anno 2008, di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), della deliberazione n. 188/05, per ogni Richiedente a cui deve essere calcolata;

4. qualora al 31 dicembre 2008 vi sia un Saldo annuale rip

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ALLEGATO A - TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LO SCAMBIO SUL POSTO


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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Art. 1 - Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07,R le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, “le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09,” N5 nonché le seguenti definizioni:

a) contributo in conto scambio è l’ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del presente provvedimento, che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio;

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Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07.

2.2. Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:

a) “impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di pote

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TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI


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Art. 3 - Procedure per lo scambio sul posto dell’energia elettrica

3.1. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.

3.2. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE N2, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell’Autorità. N6 “Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende optare per la gestione a credito per gli anni successivi ovvero per la liquidazione annuale delle eventuali eccedenze.” “Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i)

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TITOLO III - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO


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Art. 4 - Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto e alle imprese di vendita

4.1. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, l’utente dello scambio è tenuto a:

a) nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell’anno precedente;

b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni

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Art. 5 - Adempimenti in capo al GSE

5.1. L’immissione in rete di energia elettrica nell’ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando “le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto”.N6

N12 5.2. Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06. “Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, le

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Art. 6 - Regolazione economica del servizio di scambio sul posto

6.1. Il GSE, nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.3:

a) riconosce all’utente dello scambio il contributo in conto scambio CS calcolato secondo quanto previsto al comma 5.5;

N10b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 5.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio;”

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI


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Art. 7 - Verifiche

7.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

7.2. “Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministe

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Art. 8 - Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione dello scambio sul posto

8.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

8.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A

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Art. 9 - Obblighi informativi

9.1. I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i valori dell’energia el

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Art. 10 - Regole tecniche per lo scambio sul posto

10.1. Entro il 15 settembre 2008 il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento

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“Articolo 11 - Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio

N15

11.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

11.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l’istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l’impianto in oggetto viene elimi

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Testo coordinato con le modifiche delle Delibere AEEG nn. ARG/elt 184/08, ARG/elt 1/09.

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