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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. AEEGIS 11/04/2007, n. 90
Deliberaz. AEEGIS 11/04/2007, n. 90
- Delib. Aut. En. El. Gas 03/06/2008, n. 74
- Delib. Aut. En. El. Gas 23/07/2008, n. 99
- Delib. Aut. En. El. Gas 17/11/2008, n. 161
- Delib. Aut. En. El. Gas 12/01/2009, n. 1
- Delib. Aut. En. El. Gas 18/11/2009, n. 173
- Delib. Aut. En. El. Gas 20/10/2010, n. ARG/elt 181/10
- Delib. Aut. En. El. Gas 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel
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[Premessa]L’Autorità per l’energia elettrica e il gas Visti: — la legge 14 novembre 1995, n. 481; — il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); — la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); — il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); — il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006); — il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003» (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007); — il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità); — il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); — la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05); — la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05); — la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06); — la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07); — la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07); |
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ALLEGATO A - ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 19 FEBBRAIO 2007, AI FINI DELL’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Definizioni1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, R N2 oltre che le seguenti: — Allegato A1 è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; — Allegato A1p &e |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
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Art. 3 - Misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante3.1 La misura dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07. 3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione |
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TITOLO III - CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITÀ ALLA TARIFFA INCENTIVANTE E AL PREMIO |
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Art. 4 - Condizioni per accedere alla tariffa incentivante4.1 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall’Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale, secondo l’Allegato A1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tem |
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Art. 5 - Ammissione alla tariffa incentivante5.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 4.1 e della richiesta di cui al comma 4.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro i termini previsti dall’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all’articolo 13 del medesimo decreto. 5.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 5.1 indica il valore della tariffa incentivante riconosciuta, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dal comma 8.6 del presente provvedimento. 5.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 4.1 o al comma 4.2 sia incompleta o presenti inesattezze tecni |
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Art. 6 - Condizioni per accedere al premio6.1 Il soggetto responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle tariffe incen |
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Art. 7 - Ammissione al premio7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 6.1, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l’ammissione o la non ammissione al premio. 7.1bis Ai fini dell’ammissione al premio |
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TITOLO IV - MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E DEL PREMIO |
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Art. 8 - Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio8.1 La tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 5 per venti anni a partire: a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. |
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Art. 9 - Obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti9.1 Nella gestione dell’impianto fotovoltaico che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: |
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Art. 10 - Verifiche10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura. |
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Art. 11 - Monitoraggio tecnologico11.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al soggetto attuatore le seguenti informazioni: a) contestualmente alla richiesta dell’incentivo, nella scheda tecnica finale di impianto di cui all’Allegato A2 o A2p, il consuntivo del costo totale dell’impianto, suddiviso nelle tre voci: |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 12 - Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 200712.1 Le tariffe incentivanti e il premio sono posti a carico del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”.N5 12.2 I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 10, sono posti a c |
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Art. 13 - Disposizioni finali13.1 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dalla società Gestore dei servizi elettrici Spa in qualità |
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Allegato A1Richiesta per le «tariffe incentivanti» previste dal D.M. 19 febbraio 2007 |
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Allegato A1pRichiesta per le «tariffe incentivanti» previste dal D.M. 19 febbraio 2007 |
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Allegato A2Scheda tecnica finale di impianto |
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Allegato A2pScheda tecnica finale di impianto |
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Allegato A3aDomanda di ammissione al «premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un us |
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Allegato A3b |
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Allegato A4Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’Allegat |
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