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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. AEEGIS 20/12/2012, n. 570
Delib. AEEGIS 20/12/2012, n. 570
Delib. AEEGIS 20/12/2012, n. 570
Delib. AEEGIS 20/12/2012, n. 570
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. AEEGIS 12/12/2013, n. 578
- Delib. AEEGIS 19/12/2013, n. 614
- Delib. AEEGIS 11/12/2014, n. 612
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[Premessa]L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 dicembre 2012 VISTI: • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; • la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE); • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; • la legge 14 novembre 1995, n. 481 R; • la legge 23 agosto 2004, n. 239 R; • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 R(di seguito: legge 244/07); • la legge 23 luglio 2009, n. 99 R(di seguito: legge 99/09); • il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83R, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12); • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R; • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R(di seguito: decreto legislativo 387/03); • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 R(di seguito: decreto legislativo 20/07); • il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 R(di seguito: decreto legislativo 66/10); • il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R(di seguito: decreti legislativo 28/11); • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005); • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006; • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012; • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012); • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06); • la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita); • la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07); • la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 R e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08); • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive); • la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09); • la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement); • la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10); • la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, VIS 176/10 (di seguito: deliberazione VIS 176/10); • la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10); • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto); • il documento per la consultazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 322/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2012/R/eel) e le osservazioni pervenute; • il documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale, pubblicato nel mese di ottobre 2012 (di seguito: documento per la consultazione relativo alla Strategia Energetica Nazionale). CONSIDERATO CHE: • il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione; tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco nello scambio sul posto; • lo scambio sul posto attualmente può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, nel caso di: a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 (la soglia di 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge n. 99/09 e dal decreto legislativo 66/10); c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07; • il servizio di scambio sul posto, a decorrere dall’1 gennaio 2009, è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE), sulla base delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 74/08, e si concretizza nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza. CONSIDERATO CHE: • l’attuale scambio sul posto, regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08R, prevede che l’utente dello scambio acquisti l’intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto); e che il medesimo utente sigli con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l’intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le impre |
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TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11R, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Vendita, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, “le definizioni di cui all’articolo 1 del TISSPC,” N6nonché le seguenti definizioni: a) energia elettrica immessa è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement; b) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete; c) ener |
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Art. 2. - Oggetto e finalitàN102.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’ |
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Art. 2bis - Requisiti per l’accesso allo scambio sul postoN112bis.1 Lo scambio sul posto, fermo restando quanto previsto ai commi 2bis.2, 2bis.3 e 2bis.4, è erogato: a) al cliente finale presente all’interno di un ASSPC che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti (scambio sul posto per ASSPC); b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha |
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TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI |
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Art. 3. - Procedure per lo scambio sul posto dell’energia elettrica3.1 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio. 3.2 Il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità. “Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b)”N12, in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l’utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, l’insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l’applicazione di un’unica convenzione di cui al comma 3.3 per la regolazione dello scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, si applica quanto previsto all’articolo 4. “In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall’articolo 4bis.”N6 |
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Art. 4. - Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. |
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Art. 4bis - Accesso allo scambio sul posto a decorrere da una data diversa dalla data di entrata in esercizioN114bis.1 In tutti i casi in cui ne |
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TITOLO III - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO |
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Art. 5 - Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto5.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, l’utente dello scambio è tenuto a: a) & |
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Art. 6. - Adempimenti in capo al GSE6.1 L’immissione in rete di energia elettrica nell’ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto. Il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l’energia elettrica ritirata nell’ambito dello scambio sul posto. 6.2 Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zonali orari. Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi unici nazionali orari. 6.3 Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia convenzionale (OE), espressa in €, dell’onere sostenuto dal medesimo utente per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e i prezzi unici nazionali orari. |
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Art. 7. - Modalità di calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario7.1 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CUSf), espresso in c€/kWh, è pari: a) “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW”N12, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs): CUSf = CUSfreti + CUSfogs; b) “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW” N12, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs), quest’ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo: CUSf = CUSfreti + min (CUSfogs ; limite annuale); |
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Art. 8. - Regolazione economica del servizio di scambio sul posto8.1 Il GSE, nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.3: a) riconosce all’utente dello scambio il contributo in conto scambio (CS) calcolato secondo quanto previsto al comma 6.4, ovvero al comma 6.5, ovvero al comma 6.6; b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 6.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (CS); c) applica all’utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a: - 15 euro/anno per ogni i |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 9. - Verifiche e controlli operati dal GSE9.1 “Il GSE effettua le verifiche sugli ASSPC”N12 che beneficiano dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. 9.2 Ai fini della |
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Art. 10. - Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione dello scambio sul posto10.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto. 10.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica |
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Art. 11. - Obblighi informativi11.1 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa, trasmettono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall’articolo 34 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE, sentiti i gestori di rete. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i v |
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Art. 12. - Regole tecniche per lo scambio sul posto12.1 Il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l’applicazione d |
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Art. 13. - Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche previste dal presente provvedimento13.1 Il GSE trasmette all’Autorità: a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete: - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l’anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo; - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all’anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del |
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Art. 14. - Disposizioni transitorie in merito al limite massimo previsto per i termini CUSf,mogs e CUSfogs14.1 I valori numerici di cui alla tabella 1 trovano applicazione per l’anno 2013 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. |
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Art. 15. - Disposizioni in merito al limite massimo previsto per i termini CUSfogs e CUSf,mogs “nel caso di punti di scambio con impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dall’anno 2014”N12N515.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014 e “nel solo caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW”N12. 15.2 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l’energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari a zero. 15.3 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi per l’energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari alla differenza positiva tra: a) 174 €/MWh, e |
Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 578/2013/R/EEL e 614/2013/R/EEL.
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