Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188

Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005.
Con le modifiche introdotte dalle DDelib.Aut.En.El. Gas del 24/02/2006 n.40, del 28/11/2006 n.260, del 11/04/2007 n.90, del 03/06/2008 n.74, del 12/01/2009 n. ARG/elt 1/09.
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[Premessa]



L'Autorità per l'energia elettrica e il gas


Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);

la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05).

Considerato che:

l'articol

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"Art. 1 - Definizioni

N1 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, R come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio

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Art. 2 - Individuazione del soggetto attuatore

2.1 Il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, è la società "Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Gesto

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Art. 3 - Condizioni per accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005

3.1 N7

3.2 N8

3.3 N8

3.4 N8

N1 "3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'articolo 8, comma 3, del decre

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"Articolo 3 bis - Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006

N1 3bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni:

3bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 "coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08". N5

3bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.

3bis.1.3 La remunerazione per le attività di cui al comma 3bis.1.2 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, “dalla tabella 8.1 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto”.N6

3bis.1.4 Il Gest

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"Art. 4 - Modalità di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006

N5 "4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni:

4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, e pari a:


PRDi = Prodi – Si se Si 0


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Art. 5 - Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006"

5.1 Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006" N1 sono poste a carico del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera

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Art. 6 - Verifiche

6.1 Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell'ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006" N1 tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità.

6.2 Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità, prevedendo anche sopralluoghi "a campione" N1

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"Art. 7 - Disposizioni finali

N1 7.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore del sistema elettrico Spa dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.

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Allegato A
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Domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste

N9

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"ALLEGATO B
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Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05

N3 N4 1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06.

2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05.

3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.

4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta.

5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa.

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