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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 20/01/2009, n. 13/E
Risoluz. Ag. Entrate 20/01/2009, n. 13/E
Risoluz. Ag. Entrate 20/01/2009, n. 13/E
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[Premessa] |
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QuesitoIl Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito anche GSE), ha un ruolo centrale nella promozione, nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. In particolare con la recente deliberazione del 3 giugno 2008, n. 74, l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (di seguito anche Aeeg) gli ha attribuito una funzione primaria nell’ambito del cosiddetto Servizio di Scambio sul Posto (di seguito anche SSP). Il SSP, come precisato dall’istante è un servizio che, «(…) permette all’utente una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l’energia prodotta possa essere prelevata e consumata in un momento successivo». In altri termini il SSP sistema consente al soggetto titolare di un |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteL’istante ritiene che il contributo subisca un diverso trattamento a seconda che venga erogato |
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A) Contributo erogato a favore di imprenditori commerciali1. Imposte dirette Quando il contributo è erogato a soggetti che esercitano attiv |
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B) Contributo erogato a favore di soggetti non imprenditori commercialiQuando il contributo viene corrisposto a soggetti non imprenditori, l’istante ritiene, «p |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateIl soggetto titolare di un impianto fotovoltaico può rendere disponibile nel sistema elettrico l’energia rimasta inutilizzata attraverso due modalità alternative: può scegliere di vendere l’energia prodotta al distributore o di fruire del c.d. «servizio di scambio sul posto» (di seguito anche SSP). La scelta tra vendita e SSP dipende dalle finalità che l’utente intende perseguire: quest’ultimo, in particolare, opta per la vendita quando intende porre in essere un’attività commerciale, opta per il SSP quando vuole semplicemente utilizzare in proprio (ovvero per il soddisfacimento del personale fabbisogno energetico) l’energia che autoproduce. Ai sensi dell’art. 1, lettera n), della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (anche Aeeg) n. 28/2006, il «servizio di scambio sul posto» di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il servizio erogato dall’impresa distributrice (Enel, Acea, ecc. ...) competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto dell’utente, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kw e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il SSP, come disciplinato con delibera dell’Aeeg n. 28/2006, per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia. |
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