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Delib. AEEGIS 08/01/2009, n. ARG/elt 1/09

Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. AEEGIS 04/08/2010, n. ARG/elt 127/10
- Delib. AEEGIS 05/07/2012, n. 281/2012/R/efr
- Delib. AEEGIS 22/11/2012, n. 493/2012/A/efr

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Testo del provvedimento


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l'articolo 1, comma 382ter;

la legge 29 novembre 2007, n. 222/07 (di seguito: legge n. 222/07);

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188

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Allegato A - Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 “, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09,” N1 nonché le seguenti definizioni:

a) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;

b) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

c) energia elettrica immessa, è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi;

d) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, calcolata secondo le modalità previste dall’Allegato A del medesimo decreto con esclusivo riferimento alla tariffa fissa onnicomprensiva. Ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata, i rapporti ER/Ea di cui al medesimo Allegato A sono, al più, pari a 1;

e) energia elettrica non incentivata è la differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste “dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement” N2;

f) GSE è il Gestore dei servizi “Energetici” N3 – GSE Spa;

g) impianto idroelettrico è l’insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d’acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica Allegato A alla delibera ARG/elt 1/09 riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l’insieme degli impianti, ai soli fini dell’applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;

h) impianto (non idroelettrico) è, di norma, l’insieme delle opere e dei macchinari, funzionali all’utilizzo e/o alla produzione dalla fonte rinnovabile, e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;

i) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera a), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera b);

j) potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;

k) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

l) potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto;

m) potenza nominale media annua di un impianto è:

- per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflu

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