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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188
Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188
Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188
Delib. AEEGIS 14/09/2005, n. 188
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[Premessa]L'Autorità per l'energia elettrica e il gas Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00); la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05). Considerato che: l'articol |
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Art. 2 - Individuazione del soggetto attuatore2.1 Il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, è la società "Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Gesto |
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Art. 3 - Condizioni per accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 |
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"Articolo 3 bis - Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006N1 3bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni: 3bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 "coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08". N5 3bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure. 3bis.1.3 La remunerazione per le attività di cui al comma 3bis.1.2 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, “dalla tabella 8.1 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto”.N6 3bis.1.4 Il Gest |
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"Art. 4 - Modalità di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006N5 "4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni: 4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, e pari a: PRDi = Prodi – Si se Si≥ 0 |
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Art. 5 - Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006"5.1 Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006" N1 sono poste a carico del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera |
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Art. 6 - Verifiche6.1 Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell'ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, "e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006" N1 tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità. 6.2 Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità, prevedendo anche sopralluoghi "a campione" N1 |
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"Art. 7 - Disposizioni finaliN1 7.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore del sistema elettrico Spa dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6. |
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Allegato A |
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Domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste |
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"ALLEGATO B |
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Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05N3 N4 1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06. 2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05. 3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile. 4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta. 5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa. |
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