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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decadenza del permesso di costruire: inammissibilità della proroga automatica
Come è noto, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza ex lege del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga, il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti.
Al riguardo il TAR. Lazio Roma, con la sentenza del 12/06/2019, n. 7608, ha precisato che da tale norma discende che anche l’intervenuta causa di forza maggiore che non consente l’effettivo inizio dei lavori non comporta la sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi, a maggior ragione, non determina una sua automatica proroga.
Pertanto anche nel caso in cui emerga la sussistenza del c.d. factum principis o di cause di forza maggiore, l’interessato che voglia impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia del titolo stesso.