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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 03/06/1998, n. 252
D.P.R. 03/06/1998, n. 252
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della L. |
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Capo I - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di |
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Art. 2. - Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. É consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in a |
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Capo II - Certificazioni e comunicazioni |
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Sezione I - Comunicazioni della prefettura |
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Art. 3. - Comunicazioni per iscritto1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, R su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comun |
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Art. 4. - Comunicazioni in via telematica1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, può essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti inf |
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Art. 5. - Autocertificazione1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti e di provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione |
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Sezione II - Certificati camerali |
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Art. 6. - Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 9, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. |
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Art. 7. - Collegamento telematico1. É attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma. 2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581,operante, tr |
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Art. 8. - Procedure per l'interrogazione dell'archivio1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio. 2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione. |
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Art. 9. - Dicitura antimafia1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della |
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Capo III - Informazioni del prefetto |
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Art. 10. - Informazioni del prefetto1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490,R fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575,R il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività |
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Art. 11. - Termini per il rilascio delle informazioni1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. |
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Art. 12. - Disposizioni relative ai lavori pubblici1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575,R e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del D.L.vo n. 490 del 1994, |
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Art. 13. - Abrogazioni1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della L. 15 ma |
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Art. 14. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubbl |
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