Sent.C. Stato 22/06/2007, n. 3470 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 22/06/2007, n. 3470

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1. Appalti ll.pp. - Mafia - Normativa antimafia - Art. 4 D.Lgs. 94/490 e art. 10 D.P.R. 98/252 - Divieto di stipulare contratto con P.A. - Informativa prefettizia - Presupposti
1. L’informativa prefettizia sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa che, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, preclude la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, non richiede la prova della intervenuta «occupazione» mafiosa, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata. E ciò in quanto il legislatore, attraverso la normativa in esame, ha inteso realizzare una tutela avanzata nel contrasto di certa criminalità, tale da anticipare ogni altra misura preventiva oltre che la fase della repressione penale.

1. «A legittimare l’adozione della informativa prefettizia» - aggiunge la stessa decisione del Consiglio di Stato - «è pertanto sufficiente che ad esito di una adeguata attività istruttoria siano emersi elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l’ipotesi del tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali; con la conseguenza, sul piano del sindacato giurisdizionale che, stante l’ampia discrezionalità riservata alla Autorità prefettizia, tale sindacato resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.»
(D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4;R D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 10)R

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