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Circ. Min. Interno 08/02/2013

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative.
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[Premessa]



Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 R.

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1. Ambito soggettivo

Una delle principali novità del decreto correttivo, come sopra anticipato, concerne l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, come novellato dall'articolo 2 del decreto legislativo in esame, infatti, a decorrere dal 13 febbraio esse dovranno essere svolte, in aggiunta a quanto già previsto dal Codice, anche nei confronti:

— dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c., così risolvendo un dubbio interpretativo derivante dalla mancata menzione dei G.E.I.E. tra il novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche, nonostante la previsione dell'applicazione della legislazione antimafia anche nei loro riguardi, contenuta nell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico G.E.LE., ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

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2. Ambito oggettivo

Altrettanto rilevanti e di notevole impatto sulla disciplina vigente, sono le modifiche apportate dal decreto legislativo «correttivo» in esame all'ambito oggettivo di applicazione delle cautele antimafia.

Ci si riferisce, in particolare, al delicato settore della tipizzazione delle «situazioni indizianti» ed alle novelle concernenti l'articolo 84, comma 4, lett. c) e 91, comma 6 del Codice.

Sotto il primo profilo, viene in rilievo l'integrazione concernente la condotta omissiva di coloro, indicati dalla lettera b) dell'articolo 38, comma 1 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) cui rinvia la lett. m-ter) dello stesso articolo, i quali - anche in assenza di un procedimento p

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3. Valutazione delle situazioni indizianti

L'art. 84, comma 3, stabilisce che le informazioni antimafia sono dirette ad accertare la sussistenza o meno, oltre che delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, anche dei tentativi di infiltrazione mafiosa, desunti dalle circostanze elencate agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice.

In considerazione del fatto che nella valutazione circa la sussistenza o meno di questi ultimi, il Prefetto è chiamato ad esprimere un giudizio di qualificata possibilità (non di certezza) che può essere fondato anche su elementi sintomatici o induttivi, purché assistiti da elementi di concretezza e significatività, si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su taluni aspetti concernenti, da un lato, la tipizzazione delle c.d. «situazioni indizianti» del tentativo di infiltrazione mafiosa - recata dall'art. 84, comma 4 del Codice anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia - e, dall'altro, i rapporti tra tale disposizione e la norma di chiusura del sistema della prevenzione amministrativa antimafia (art. 91, comma 6 del Codice).

I ricordati artt. 84, comma 4, e 91

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4. La soppressione delle cd. «informazioni atipiche» e il potere di segnalazione ex art. 1-septies del D.L. n. 629/1982

Un'altra importante novità riguarda le cc.dd. informazioni atipiche, che nel previgente regime trovavano il proprio fondamento nell'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998 R, che «importava» nel sistema della documentazione antimafia l'art. 1-septies del D.L. n. 629/1982.

Per effetto di tale disposizione era possibile concludere il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia con un provvedimento che, mentre attestava l'assenza di accertate ostatività, seg

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5. Il procedimento di rilascio della documentazione antimafia

Il Codice prefigura un sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia capace, in assenza di controindicazioni, di restituire in tempo reale all'Amministrazione richiedente il provvedimento richiesto.

Proprio la previsione di questa nuova modalità di rilascio ha portato a eliminare la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali, muniti dell'apposita dicitura.

Premesso che sono in corso iniziative per accelerare la realizzazione della Banca dati, si richiama l'attenzione sull'art. 99, comma 2-bis, del Codice, frutto di un'integrazione introdotta dal ripetuto decreto legislativo «correttivo» n. 218/2012 R.

Tale disposizione precisa che, fino all'attivazione di questo nuovo sistema informativo, la documentazione antimafia è rilasciata unicamente dalle Prefetture attraverso il CED Interforze ex art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 R, nonché gli altri collegamenti telematici, attivati sotto il vigore del previgente D.P.R. n. 252/1998 con le Camere di Commercio (cd. sistema SICEA

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6. Tempi del procedimento

Il Codice ridefinisce i termini del procedimento di rilascio della documentazione antimafia.

Va preliminarmente chiarito che le previsioni dell'art. 88, comma 1, e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia deve avvenire immediatamente si riferiscono all'ipotesi in cui la più volte ricordata Banca dati sarà stata attivata e divenuta operativa.

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7. Aspetti di diritto intertemporale

Si reputa necessario, in assenza di disposizioni in tal senso, fornire alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme dettate dal Codice antimafia (13 febbraio 2013).

In proposito, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ave manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio «tempus regit actum». Com'è noto, dall'applicazione di tale principio - che trova il suo riconoscimento nell'ordinamento in virtù dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale che statuisce come la legge disponga solamente per l'avvenire - discende che la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 15/09/2011, n. 5154 e 28/12/2011, n. 6878; TAR Lazio - Roma, Sez. II, 06/03/2012, n. 2249 e TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, 03/12/2012, n. 1087).

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