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Sent.C. Stato 27/06/2006, n. 4135

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Normativa antimafia - Informazione prefettizia - Possibilità di non revocare l’appalto - Condizioni. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Normativa antimafia - Informazione prefettizia - Valutazione - Sindacabilità sugli esiti della stessa. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Normativa antimafia - Informazione prefettizia - Aggiornamento - Necessità.
1. Negli appalti ll.pp. è da ritenere che la possibilità considerata dall’art. 11, c. 3, D.P.R. 98/252, di non revocare l’appalto, sebbene il collegamento dell’impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, sia prevista al fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell’esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un altro contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata. È da escludere, pertanto, che la P.A. disponga della facoltà di sindacare il contenuto dell’informativa prefettizia, poichè la legge demanda a tale autorità in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa. 2. La valutazione rimessa all’autorità prefettizia dalla normativa di riferimento, per la specifica natura del giudizio formulato, è connotata dall’utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude sì per molti versi la possibilità per il giudice amministrativo di svolgere un sindacato pieno e assoluto sugli esiti della stessa, ma non impedisce ad esso di rilevare se fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma e di formulare un giudizio di logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni assunte, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto. 3. L’art. 10, c. 8, D.P.R. 98/282 espressamente prevede che le informazioni antimafia del Prefetto, eventualmente positive, siano aggiornate, su richiesta documentata dall’interessato, ove vengano a cessare le circostanze che furono ritenute rilevanti. Se ne deve ricavare il principio che il rischio di infiltrazione deve trovare motivazione in circostanze di cui si possa apprezzare la attualità al momento della valutazione. (Nella specie invece è stata emessa una informativa sfavorevole in base a circostanze che non avevano dato luogo a rilievi in occasione delle certificazioni rilasciate nel 1997, nel 1999 e infine nel 2002, senza che siano stati addotti elementi nuovi di segno contrario).

Ved. C. Stato 30 dicembre 2005 n. 7619 [R=WCS30D057619] Ved. C. Stato IV 4 maggio 2004 n. 2783 R Ved. C.Stato VI 5 giugno 2006 n. 3337 R
(D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11, c. 3) R (D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11) (D.P.R. 8 giugno 1998 n. 282, art. 10, c. 8) [R=DPR28298]

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