FAST FIND : FL5081

Flash news del
17/05/2019

Sicilia: in vigore la legge in materia di autorizzazione paesaggistica

Pubblicata il 17/05/2019 e subito in vigore la L.R. Sicilia n. 5 del 2019 che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

In attuazione dell'articolo 13 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), la legge disciplina gli interventi e le opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

La L.R. Sicilia 06/05/2019, n. 5, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, individua:
- interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Allegato A - 31 tipologie di interventi);
- interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (Allegato B - 42 tipologie di interventi).
I suddetti elenchi potranno essere oggetto di specificazioni e rettifiche sulla base di future ed eventuali esigenze tecniche ed applicative.

Il provvedimento stabilisce, inoltre:
- l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico;
- che le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche in presenza di specifiche condizioni - scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute - sono assoggettate a procedimento autorizzatorio semplificato;
- a quale autorità presentare, a seconda dei casi, l'istanza e la relativa documentazione (SUE, Ufficio comunale competente per le attività edilizie, SUAP, Soprintendenza competente per territorio);
- la tempistica del procedimento autorizzatorio;
- il coordinamento della disciplina approvata con la tutela dei beni culturali; nel caso si tratti di edifici o manufatti assoggettati a tutela storica e artistica si presenta un'unica istanza e l'autorità emette un atto ad efficacia plurima, sia per la tutela paesaggistica che storica e artistica);
- il rinvio all'articolo 167 del D. Leg.vo n. 42/2004 nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, con la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere.

Per quanto attiene alla semplificazione documentale, il provvedimento riporta, altresì, in allegato:
- fac-simile di istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato", compilabile anche in modalità telematica (Allegato C);
- relazione paesaggistica semplificata, che va redatta da un tecnico abilitato (Allegato D).
 

Dalla redazione