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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2018, n. 28
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 04/11/2019, n. 16
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Art. 1 - Attività produttive1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), le parole "è comunicata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio.". 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente: "b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare: 1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione; 2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti; 3) le tempistiche dei procedimenti contributivi; 4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.". 3. All'articolo 34 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2 - Risorse agroalimentari, forestali e ittiche1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole ". Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.". 2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/2008, all'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica. 3. - 14. Omissis 15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 13 aprile 2015, n. 074/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei |
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Art. 3 - Ambiente ed energia1. Omissis 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente: "8-bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Par |
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Art. 4 - Assetto del territorio e edilizia1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4-bis dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "4-bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi."; b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente: "h-bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti."; c) dopo il comma 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, anche in quiescenza, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale. 1-ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1-bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale."; d) al comma 3 dell'articolo 44-bis dopo le parole "convenzioni o accordi tra gli enti" sono aggiunte le seguenti: ", anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici"; e) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente."; |
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Art. 5 - Trasporti e diritto alla mobilità1. N2 |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. - 4. Omissis 5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa regionale per le medesime attività. 6. I commi da 1 a 10 e da 88 a 97-bis dell'articolo 7 d |
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22."; b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente: "Art. 22-bis. Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali 1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti: |
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Art. 8 - Salute, politiche sociali e disabilità1. - 6. Omissis 7. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), è inserito il seguente: "Art. 3-bis. Obblighi e sanzioni 1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento. 2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servi |
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Art. 9 - Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica1. I commi da 44 a 47 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati. 2. Omissis 3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: "con le modalità definite dall'articolo 17," sono soppresse. 4. All'articolo 17 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica le parole: "e del fondo ordinario per gli investimenti" sono soppresse; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione. |
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Art. 11 - Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi1. - 5. Omissis 6. All'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2019.
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